L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su quando si ha diritto agli integratori alimentari scontati con Iva al 10%. Come cantano Lo Stato Sociale e Naska con il brano Che benessere!?: “Qualcuno ha scritto anche che fumare troppo ti fa male, ma era solo la pubblicità del bonus per la salute mentale.
Solo che io, io non ho mai ricevuto risposta di questo disastro che ho in testa non so a chi dare la colpa, la colpa. Ma che benessere che c’è tra di noi stanotte fumo una sigaretta per non stare troppo bene”.
Prestare attenzione al benessere del proprio corpo e della propria mente è indubbiamente molto importante. Solo in questo modo, d’altronde, è possibile stare bene con sé stessi e di conseguenza anche con gli altri. A tal fine gli esperti consigliano di svolgere regolarmente degli esercizi fisici e seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.
In alcuni casi, inoltre, può rivelarsi opportuno assumere degli integratori alimentari che permettono di apportare al nostro organismo le sostanze energetiche e nutritive di cui abbiamo bisogno.
Integratori alimentari scontati con aliquota IVA al 10%
Ovviamente questi prodotti non sono gratuiti, dobbiamo bensì sborsare del denaro. Un aspetto che non ha un impatto solamente sulle nostre tasche, ma anche su quelle dello Stato. Quest’ultimo, infatti, beneficia dell’entrata nelle sue casse dell’Iva. Ma come viene applicata l’Imposta sul Valore Aggiunto sugli integratori alimentari?
Ebbene, a fornire le istruzioni in merito ci ha pensato la stessa Agenzia delle Entrate che ha sottolineato come l’aliquota al 10% non può essere applicata in via generalizzata alla vendita di integratori alimentari. Questo perché, pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari, potrebbe accadere che gli integratori non vengano classificati dall’Agenzia delle dogane nella voce doganale 2106. Ovvero “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Entrando nei dettagli, attraverso la consulenza giuridica numero 2 del 2024, l’Agenzia delle entrate ricorda che stando alla normativa vigente sono soggetti all’Iva con aliquota al 10%:
“gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III. Sebbene più chiara, la nuova disposizione non consente di accogliere la soluzione proposta dall’Associazione perché subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al d. lgs. n. 169 del 2004 ”nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”. Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al d.lgs. n. 169 del 2004, siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni ”prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande”, classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21″.
Ai prodotti che sono classificati diversamente dall’ADM, ovviamente, non si applica l’aliquota IVA del 10%.