“Il benessere è l’equilibrio tra corpo, mente e desideri. Nel benessere ci sentiamo toccati dalla leggerezza di una mano invisibile. Ogni peso, ogni ferita, ogni forma di infelicità si è allontanata“, afferma Fabrizio Caramagna. Avere cura del proprio corpo e della propria mente, d’altronde, è davvero molto importante. Soltanto in questo modo è possibile stare bene con sé stessi e anche con gli altri.
A tal fine è necessario prestare attenzione all’alimentazione e svolgere attività fisica. Ma non solo, può rivelarsi utile anche optare per degli integratori o pasti sostituivi in grado di apportare le sostanze nutritive ed energetiche di cui necessitiamo.
Integratori e pasti sostituivi, quando si applica l’IVA ridotta: chiarimenti fiscali
Gli integratori alimentari apportano un importante contributo a livello sia nutrizionale che fisiologico all’organismo. Anche tali sostanze, così come gli alimenti in generale, possono essere sottoposti ad un regime fiscale agevolato. Entrando nei dettagli l‘Iva può essere ridotta. Questo differisce a seconda dei casi, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, attraverso la risposta numero 337 del 5 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate, così come riportato su Fisco Oggi, chiarisce che:
“Usufruiscono dell’aliquota ridotta del 10%, prevista dalla Tabella A del decreto Iva, i preparati alimentari che contribuiscono a mantenere l’organismo in buona salute, classificabili, secondo il parere tecnico delle Dogane, alla voce 21.06.90.92 della Nomenclatura combinata vigente”.
L’importanza del parere tecnico positivo dell’Adm
In ogni caso, si sottolinea, la tassazione Iva dipende necessariamente dalla classificazione fornita dalle Dogane in seguito all’analisi tecnica svolta dai laboratori chimici. Gli integratori alimentari, d’altronde, non beneficiano in automatico della riduzione dell’Iva. Questo perché non previsto esplicitamente dalla Tabella A, allegata al decreto Iva, che indica appunto le merci a tassazione ridotta.
“la tassazione ridotta è applicabile alle preparazioni riconducibili, secondo le Dogane, ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento. Al riguardo, in più occasioni, le Entrate hanno affermato che sono soggetti all’Iva del 10% gli integratori riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) classificati dalle Dogane, in base agli accertamenti tecnici riguardanti la composizione dei prodotti, nell’ambito della voce 21.06 e, in particolare, alla voce 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Ad esempio l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli sottolinea che i cinque prodotti oggetto dell’interpello possono essere ricondotti al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata quali “Preparazioni alimentari diverse”. In particolare, alla voce 21.06.90.92 perché si tratta di integratori alimentari volti a “conservare l’organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30”. Ovvero si tratta di composti che dovrebbero aiutare ad alleviare determinati tipi di disturbi e favorire uno stato di benessere.