Dal 1° ottobre 2016 vietato definitivamente l’ anatocismo salvo sugli interessi bancari moratori. L’istituto di credito, dovrà applicare il saggio di interessi solo al capitale residuo, senza sommare ad esso anche gli interessi scaduti in precedenza.
A stabilirlo il decreto attuativo n. 343 del 03 agosto 2016 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) e definitivo dal 1° ottobre 2016.
Il provvedimento resi definitivo in quanto previsto dal “Decreto Banche” L. n. 49/2016 del febbraio.
Nuove regole: stop anatocismo
La nuova normativa sull’anatocismo si applica agli interessi debitori maturati sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito.
Vi rientrano sia le aperture di credito di conto corrente, comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti, sia gli sconfinamenti. I contratti già in essere, dovranno essere adeguati con clausole conformi al nuovo Testo unico bancario.
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