Anatocismo: ecco cosa prevede la nuova norma
Con le nuove regole si prevede che:
- gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi;
- solo nel caso di morosità del debitore gli interessi possono produrre altri interessi; in pratica l’anatocismo è possibile solo per gli interessi di mora;
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità nel calcolo degli interessi, periodicità che non può comunque essere inferiore a un anno, con calcolo al 31 dicembre;
- prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere riconosciuto un periodo di almeno 30 giorni per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- gli interessi maturati, in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti, devono essere contabilizzati separatamente dal capitale;
- gli interessi debitori sono esigibili solo dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
- il cliente e la banca possono mettersi d’accordo e pattuire, al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie, il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno invece immediatamente esigibili.
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