Di recente il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la class action della Federconsumatori sui buoni fruttiferi postali della serie Q emessi tra il 1° luglio 1986 ed il 31 ottobre 1995. Alcuni Tribunali, però, tra cui quello di Bergamo, si erano espressi affermando che la capitalizzazione degli interessi maturati deve avvenire a lordo della ritenuta fiscale. Tale sentenza è la numero 1390/2020, ecco cosa dice.
Interessi buoni fruttiferi postali: la capitalizzazione deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale
Il Tribunale di Bergamo (terza sezione) con la sentenza n. 1390/2020 ha stabilito che la capitalizzazione degli interessi che maturano sui bfp deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale.
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 23 giugno 1997, Poste Italiane ha liquidato i bfp detraendo dagli interessi lordi per i primi venti anni la ritenuta fiscale. Essa era del 6,25% per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 e del 12,5% dopo quest’ultima data in poi. Il problema è che per i primi venti anni, la capitalizzazione al netto e non a lordo ha fatto diminuire la cifra che spettava al sottoscrittore. Questo secondo un criterio che considera con anticipo un momento impositivo che invece viene dopo. Il momento impositivo, infatti, dovrebbe essere quello in cui il reddito viene percepito dal risparmiatore all’atto del rimborso e non prima. Per tale motivo tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali si è creato un forte malumore che resta tuttora.
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