Interessi legali alle stelle dal 1 gennaio 2023. La ripresa economia e l’inflazione fanno balzare il costo del denaro al 5%. Ben il 300 per cento in più rispetto al 2022. Per chi paga a rate le pendenze col fisco, diventa più salato il conto da saldare.
L’incremento è stato stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento, sancito con decreto del 13 dicembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 292 del 15 dicembre 2022. Un balzo in avanti riscontrabile in passato solo nel biennio 1997-1998.
Interessi legali volano al 5% nel 2023
Letta in percentuale questa cifra fa venire i brividi.
Fino al 31 dicembre 2022 il tasso d’interesse legale o tasso d’interesse passivo, applicato per cartelle esattoriali, multe non pagate, debiti, ecc., era pari al 1,25%. E prima ancora, nel 2021, lo 0,01%. Percentuale determinata dal crollo verticale dell’inflazione che era passata addirittura in territorio negativo rappresentando una anomalia che era diventata abitudine per i contribuenti.
Da inizio 2022, però, per effetto del violento rimbalzo dei prezzi al consumo, il tasso di interesse legale è cominciato a salire, fino a esplodere alla fine di quest’anno. Pagare, quindi, in ritardo pendenze col fisco o con enti previdenziali non è più affatto vantaggioso, benché ratealmente possibile.
Come si calcola il tasso d’interesse legale
Il balzo del tasso degli interessi legali ci riporta ai livelli del 1997-1998. La variazione è stabilita per legge sulla base dell’andamento dei Bot a 12 mesi in relazione al tasso medio annuo dell’inflazione (FOI).
La disposizione del Mef avrà quindi, dal 2023, ripercussioni non solo sui pagamenti ma anche sulle entrate dello Stato, comprese le somme dovute per morosità.
Così come i contributi in ritardo da versare agli enti di previdenza e i pagamenti che il fisco o l’Inps deve riconoscere ai contribuenti. Anche se con percentuali diverse, così come stabilito per questo tipo di recuperi.
A questo proposito, si ricorda che gli interessi si calcolano dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento tributario, fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Applicando per ogni periodo il tasso di interesse legale in vigore “pro rata temporis”.