Alle prestazioni di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza si applica l’esenzione Iva laddove sia fornita una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto quali vitto, prestazioni mediche, ecc.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n°112 di oggi.
L’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie
L’articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 considera esenti da Iva:
“le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
Ai fini dell’esenzione, è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
- tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.
Inoltre, i soggetti nei confronti dei quali sono effettuate le prestazioni di assistenza devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale ( ris. n. 39/E del 16 marzo 2004 e ris. n. 74/E del 27 settembre 2018).
Ulteriore esenzione Iva per le prestazioni nelle case di riposo e altri luoghi
Il regime di esenzione IVA si applica anche «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili»(art.10, comma 1 n°21).
Tale elenco non è tassativo come chiarito nella Risoluzione n°164/e 2005. Nello stesso documento di prassi, è stato messo in evidenza come:
le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio – eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale – a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza.
La risposta n° 112 del 16 febbraio: esenzione Iva attività di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza
Con la risposta n°112 di oggi 16 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha analizzato l’eventuale applicazione dell’esenzione Iva per le attività di sostegno e assistenza prestata in favore delle donne vittime di violenza. Nello specifico, un comune intende avere conferma della possibilità di fatturare in esenzione Iva le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di donne vittime di violenza. Nello specifico, tali prestazioni sono effettuate all’interno di una “Casa di Rifugio”.
L’applicazione o meno dell’esenzione Iva dipende dall’analisi della prestazione fornita nel complesso agli assistiti.
Difatti si applica l’esenzione Iva prevista dal citato numero 21) del medesimo articolo 10:
- nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza,
- fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.).
Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi le rette saranno assoggettate a IVA in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.