Interventi di sostegno alle donne vittime di violenza: esenzione Iva

Se è fornita una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza
4 anni fa
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Alle prestazioni di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza si applica l’esenzione Iva laddove sia fornita una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto quali vitto, prestazioni mediche, ecc.

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n°112 di oggi.

L’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie

L’articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 considera esenti da Iva:

“le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Ai fini dell’esenzione, è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
  • tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.

Inoltre, i soggetti nei confronti dei quali sono effettuate le prestazioni di assistenza devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale ( ris. n. 39/E del 16 marzo 2004 e ris. n. 74/E del 27 settembre 2018).

Ulteriore esenzione Iva per le prestazioni nelle case di riposo e altri luoghi

Il regime di esenzione IVA si applica anche «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili»(art.10, comma 1 n°21).

Tale elenco non è tassativo come chiarito nella Risoluzione n°164/e 2005. Nello stesso documento di prassi, è stato messo in evidenza come:

le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio – eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale – a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza.

La risposta n° 112 del 16 febbraio: esenzione Iva attività di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza

Con la risposta n°112 di oggi 16 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha analizzato l’eventuale applicazione dell’esenzione Iva per le attività di sostegno e assistenza prestata in favore delle donne vittime di violenza. Nello specifico, un comune intende avere conferma della possibilità di fatturare in esenzione Iva le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di donne vittime di violenza. Nello specifico, tali prestazioni sono effettuate all’interno di una “Casa di Rifugio”.

L’applicazione o meno dell’esenzione Iva dipende dall’analisi della prestazione fornita nel complesso agli assistiti.

Difatti si applica l’esenzione Iva prevista dal citato numero 21) del medesimo articolo 10:

  • nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza,
  • fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.).

Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi le rette saranno assoggettate a IVA in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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