Come noto, l’invalidità civile e lo stato di gravità (legge 104 del 1992) sono spesso soggetti a controlli periodici da parte del Inps. La relativa erogazione dell’indennità economica per gli invalidi parziali non è quindi definitiva e può essere tolta.
Questo perché il soggetto portatore di handicap e invalidità civile potrebbe guarire. Oppure le sue condizioni sanitarie non essere più riconosciute tali da ricadere in determinati benefici di legge, compresi quelli economici.
Invalidità civile e revisione
l procedimento di revisione dello stato di invalidità civile è quindi atto ad accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie del soggetto.
Per coloro che sono stati riconosciuti invalidi civili con percentuale compresa fra il 74 e il 99 per cento, la revisione è quasi sempre prevista. L’Inps sottopone a visite periodiche di uno, due o tre anni gli invalidi. A stabilirne la cadenza è la Commissione Medica Legale che, in base alle patologie e agli elementi invalidanti, dispone i controlli.
L’Inps, tuttavia, ha facoltà di disporre anche verifiche straordinarie (e quindi a prescindere dalla data di revisione), atte a contrastare la piaga dei falsi invalidi. Pertanto, anche coloro che non sono soggetti a visita di revisione, dovranno sottoporsi a verifiche straordinarie qualora l’Inps inoltri la lettera di convocazione a visita.
La verifica delle patologie
Ma quali sono le patologie alle quali si è sottoposti a visita di revisione e quali quelle escluse? Premesso che una persona è considerata invalida qualora riporti una riduzione della capacità lavorativa, derivante da un’infermità o da una menomazione, occorre accertare quali sono le patologie che potrebbero migliorare o peggiorare nel tempo detta capacità.
La valutazione delle patologie è a discrezione della commissione medico legale. Le patologie non soggette a revisione, invece, sono espressamente elencate dalla legge.
- insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
- insufficienza cardiaca refrattaria a terapie specifiche;
- perdita della funzione del rene con trattamento dialitico (non trapiantabile);
- perdita anatomica o funzionale degli arti superiori o inferiori;
- menomazioni dell’apparato osteo-articolare che non possono essere recuperate;
- malattie del fegato con compromissione del sistema nervoso centrale o periferico (non curabili);
- patologia oncologica con compromissione di organi o apparati;
- patologie o sindromi neurologiche (es. atrofia muscolare, lesioni dei nervi, etc) che comportano gravi deficit (es. sordità, cecità, difficoltà di deglutizione, etc);
- malattie genetiche o cromosomiche congenite;
- patologie psichiche dell’età evolutiva con deficit neuropsichici o nella vita di relazione;
- cecità;
- sordità.
La verifica del medico legale
Tutte le altre patologie non espressamente elencate sopra sono soggette a revisione sanitaria periodica. Sia per quanto attiene all’invalidità civile e quindi al suo grado percentuale, sia per quanto riguarda la gravità e lo stato di handicap (legge 104/92).
Generalmente la visita di revisione sanitaria può essere disposta dal Inps quando il soggetto è in età evolutiva. Ma anche quando c’è una diagnosi provvisoria, cioè quando la commissione medica ritenga che la vi siano possibilità di miglioramento delle condizioni di salute.
In altre parole, quando la patologia o menomazione riscontrati in sede di accertamento sanitario sono suscettibili di modificazione nel tempo. Se la commissione medica ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.