Invalidità INAIL: infortuni sul lavoro e malattie professionali, danno biologico

Invalidità INAIL, quali punti percentuali danno diritto ad un indennizzo, come fare per ottenere il danno biologico per infortuni sul lavoro e malattie professionali?
7 anni fa
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invalidità Inail

Invalidità Inail e punti per indennizzo danno biologico per infortuni sul lavoro e malattie professionali, il quesito di un nostro lettore:

Salve,mi chiamo Mauro, mi sono infortunato nel 2003 e ho portato il gesso per 8/9 mesi. La rottura riguardava l’ulna e il radio del braccio destro. Dopo circa 10/11 mesi sono ritornato al lavoro ma purtroppo il caso ha voluto che il braccio cedesse nuovamente.

La storia si ripete, gesso un’ altra volta. Mi sono fatto seguire e curare all’ ospedale a Modena ( da specialisti), mentre per quanto riguarda l’intervento mi sono recato a Bologna.

Dopo circa 7/8 mesi sono ritornato al lavoro. I referti medici e tutta la documentazione INAIL che mi riguarda li ho ancora io. Ho sempre ricevuto il mio stipendio dove nel cedolino recava “assenza inail”.
Sono passati ormai anni ma io delle cifre che valutano il mio infortunio seriamente non ne ho avute.
Volevo chiedere se con  tutti quanti i calcoli sulla componente biologica  patrimoniale è possibile avere un vero risarcimento dall’Inail (la mia invalidità risulta minore del 16%).

Aggiungo che ho fatto tre richiami, nell’ultimo richiamo mi hanno dato un punto in più, in pratica dovrei avere circa 10/11 punti di invalidità Inail. Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

L’ Invalidità INAIL e l’indennizzo per danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali è regolata dall’articolo 13 del DL 38/2000, che ha rivoluzionato tale misura.

L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti e denunciate dopo il 25/07/2000. Tali danni vengono considerati “danno biologico” se sono compresi tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dallo stesso DL 38, viene riconosciuto un indennizzo in capitale, cioè “una tantum“.

I danni inferiore al 6% non danno diritto ad alcun risarcimento, ma secondo la norma vigente, possono essere cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.

Il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale”.

I punti percentuali possono essere revisionati sia dall’Istituto che dall’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.

Invalidità INAIL: domanda di aggravamento

Il lavoratore che ha percepito l’indennizzo di capitale (una tantum), può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma si potranno avere riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15%.

In particolare l’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 ha precisato che:

Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.…”.

Invalidità INAIL, possibile fare ricorso

Se i punti invalidanti risultano inadeguati per il lavoratore, è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL (ART. 104 del T.U.). Questo limite, secondo gli accordi INAIL – Patronati,  può essere superato abbondantemente senza conseguenze.

Consigliamo di chiedere l’assistenza di un Patronato affidabile, i migliori mettono a disposizione gratuitamente la consulenza amministrativa e medico legale per l’inoltro del ricorso.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Fonte: INAIL, articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000, DL 38/2000

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