Congedo a lavoro con la legge 104, chi può farne richiesta e quante volte è possibile usufruirne

Invalidità con legge 104, il congedo a lavoro chi può farne richiesta? E' possibile usufruirne più volte? Con la legge 104 è possibile sempre farne richiesta?
7 anni fa
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Congedo straordinario legge 104

Invalidità con legge 104 e congedo a lavoro per chi assiste un disabile: tante le mail arrivate in redazione che ci chiedono come fare, cercheremo di rispondere a tutti, in questo articolo rispondiamo a quattro quesiti sul congedo a lavoro su chi può fruirne, quanto volte è possibile fruirne e se basta la legge 104 per farne richiesta.

Invalidità e congedo a lavoro quante volte può essere preso

Buonasera, volevo chiederle se il congedo dei due anni retribuito si può prendere solo una volta durante l’arco lavorativo. Io ho avuto mia madre disabile grave e ho usufruito dei due anni prendendoli tutti, poi è morta. Adesso mi ritrovo mio padre con disabilità grave e vorrei sapere se posso usufruire pure per lui dei due anni. La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti. Roberta

La normativa vigente della legge 104/1992, precisa che può essere riconosciuto il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave.

Il congedo è retribuito ed è coperto dai contributi figurativi.  La normativa prevede che il lavoratore può chiedere un massimo di due anni, non potrà fruire del congedo doppio. L’Inps chiarisce che nel caso in cui siano affetti due familiari da disabilità grave, il beneficio spetta per ciascun familiare,  considerato sempre il limite di due anni per ciascun lavoratore.
Quindi, lei ha già fruito del congedo straordinario legge 151 e non può fare una nuova richiesta.

Invalidità  e congedo a lavoro: chi può farne richiesta

Primo quesito: Buongiorno, vorrei informazioni inerente a 2 anni retribuiti, assisto mia cognata disabile affetta da tetraparesi spastica, è in carrozzina non ha piu i genitori e ci siamo io e il fratello lavoratore autonomo e io dipendente presso azienda privata, prendo i tre giorni retribuiti e null’altro, mi trovo a vivere e avere responsabilità come una mamma di figlio disabile ma per legge è mia cognata e spetterebbe al fratello, che poi è lavoratore autonomo cosi mi ha risposto l’Inps, cosa posso fare? Mi aiuti, Graziella.

Secondo quesitoGentile signora, sono un’insegnante di  scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, in ruolo con la legge 107 fase C. Dopo un anno di insegnamento mia suocera convivente(vedova) si è ammalata gravemente, di conseguenza abbiamo fatto le relative domande per la legge 104/92 con articolo3 comma 3 e l’ accompagnamento, queste  hanno avuto esito positivo.  La sottoscritta può usufruire del congedo al lavoro per assistere la suocera tenendo presente che il figlio (mio marito) è figlio unico con attività privata(titolare di una partita iva) e conduce una piccola azienda agricola coltivata a frutteto, tenendo presente che l’assunzione di un operaio sarebbe il fallimento della stessa per questione economiche non se lo può permettere. Sicura di una vostra risposta distinti saluti. Maria.

Possono usufruire del congedo a lavoro per assistere un disabile: il coniuge, il convivente more uxorio, le parti dell’unione civile, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i parenti ed affini entro il terzo grado del soggetto affetto da handicap in condizione di gravità (legge 104 art. 3 comma 3).

La norma vigente, su chi può usufruire del congedo a lavoro, è molto rigida, segue un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto. Di solito il primo titolare avente diritto è il coniuge convivente con il disabile, solo in mancanza o se affetto da patologie invalidanti certificate, si passa agli altri familiari, sempre tenendo conto del grado di priorità familiare. A chiarire questo concetto è intervenuta anche una sentenza della Corte di Cassazione n. 213/2016.

Congedo a lavoro e situazione di handicap

Salve io ho la legge 104 per mia figlia faccio i turni ho diritto al permesso straordinario se mia figlia va a scuola. Saluti, Gabriele.

Per poter usufruire di questo congedo a lavoro, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la condizione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge).

Infatti, non sono sufficienti altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità seppure con diritto all’accompagnamento.

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