Le maggiorazioni sociali
L’importo dell’assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari.
Sono molteplici le fonti normative che regolano l’attribuzione delle maggiorazioni, in particolare sono regolate dall’ articolo 1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall’art. 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi dall’articolo 38, legge 448/2001, che prevede un particolare aumento di incremento delle maggiorazioni per gli ultra 70enni.
L’art. 1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione:
- a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
La maggiorazione sociale, pertanto spetta sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi.
Per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, l’età per poter ottenere l’incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.
Assegno sociale: come fare la domanda
La domanda di assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo disponibile presso le Sedi dell’INPS o presso i patronati sindacali.
L’assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Conclusioni
Se rientra nei requisiti di età e di reddito, consigliamo di rivolgersi ad un patronato sindacale ed esporre il caso. In caso che la domanda venga rigettata è possibile fare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’Inps.
Assegno Sociale 2016: requisiti, riduzioni e maggiorazioni
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