Assegno invalidità, segno di spunta sul certificato mancante o errato, cosa fare?

Invalidità, il medico omette o sbagli la spunta sul certificato, cosa fare? | La Redazione risponde
7 anni fa
5 minuti di lettura

Invalidità, segno di spunta sul certificato, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, vorrei mettere alla sua attenzione il caso di mia moglie se può aiutarci a risolvere. Mia moglie é affetta da linfoma dal 2012 dopo una prima remissione a gennaio 2015 ha una recidiva, a giugno inizia la chemioterapia che la porta al trapianto di midollo a novembre.

A luglio viene fatta la richiesta di indennità di accompagno, a ottobre fa la visita davanti alla commissione medica. Dopo circa 10 giorni ci arriva il verbale dove ci dice che viene riconosciuta invalida al 100/100 ma senza accompagno.

Dopo una settimana ci arriva una raccomandata dall’ ASL dove ci dice che per mero errore avevano sbagliato a digitare un tasto ma che si la loro “intenzione era che l’avevano riconosciuto l’indennità di accompagno”.

A distanza di circa 5 mesi ci arriva una raccomandata dall’ INPS che ci informava che aveva bocciato tale richiesta senza darci motivazione. Inoltriamo immediatamente il ricorso, e a settembre 2017 c’è stata la prima udienza dove veniamo informati del perché di tale decisione da parte, ed esattamente ‘il certificato medico telematico era mancante di spunta “, ed esattamente: alla voce certifico che la persona é impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Il medico ha messo il segno di spunta sul NO

Adesso noi chiediamo disperatamente aiuto a voi, se esiste qualcosa per ribaltare questa decisione, se potete in qualche modo aiutarci, se esiste qualche sentenza o cavillo legale.

Gentilmente rispondete perché oltre a ritrovarmi con mia moglie in attesa di un nuovo trapianto a dica udienza.  GRAZIE e distinti saluti Maurizio

Purtroppo, casi come quello del nostro lettore sono molto frequenti, e a pagarne le spese sono i cittadini che per far valere i loro diritti, devono combattere contro le istituzioni e le burocrazie, lottando il più delle volte contro le malattie che non lasciano spazio a niente.

Analizziamo cosa comporta la mancanza del segno di spunta nel certificato medico telematico per invalidità.

Invalidità e certificato medico: la norma

L’INPS a marzo del 2016 ha comunicato che sono stati effettuati aggiornamenti nella procedura riguardante la domanda di invalidità civile. Uno di questi aggiornamenti ha investito l’indennità di accompagnamento, inserendo una nuova funzionalità obbligatoria per il medico che rilascia il certificato, nello specifico:

  • il medico ha l’obbligo, nel caso sia stata barrata nel certificato la casella invalidità civile,  di barrare la casella [SÌ] o quella [NO] in relazione alle dizioni “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

La mancanza di questa spunta “SI” o “NO”, nel certificato medico ha l’Inps a eccepire l’improcedibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo. Inizialmente le pronunce giurisdizionali, hanno accolto la tesi dell’INPS, quindi l’improcedibilità in mancanza di spunta o spunta errata.

Le ultime sentenze hanno evidenziato chiaramente che la mancanza della spunta sul certificato sia del tutto ininfluente, circa la non autonomia dell’interessato. Viene chiarito che il certificato medico di per se non può essere causa di esclusione, in quanto la base è la condizione medica del paziente e la documentazione medica correlata. Da questo si evince che anche se il medico che elabora il certificato, omette la spunta o la appone in modo errato, l’INPS deve tutelare le condizioni del paziente e non basarsi su un certificato errato, elenchiamo tutte le sentenze in merito.

Invalidità: sentenza della Corte di Appello di Napoli

La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5307 del 2014, riassumiamo in breve il risultato finale della sentenza: In riferimento alla “normativa vigente… è stata l’Inps ad impartire delle istruzioni piuttosto rigorose circa la compilazione della domanda di invalidità civile con circolare n.

131/2009; ma tale atto, essendo appunto una circolare interna, risulta privo di qualsivoglia forza normativa”.

“qualora si voglia ipotizzare una certa rilevanza del segno di spunta, vi sarebbe comunque a carico della Commissione medica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 387/91, l’onere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza, nel momento in cui si ravvisi che essa o la certificazione medica allegata non siano conformi alle prescrizioni al riguardo dettate sì da non consentire l’esame della domanda”.

Alla fine i giudici si riconducono al “principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 11, comma 1, Cost, che impone di discostarsi da interpretazioni ispirate a formalismi funzionali non già alla tutela dell’interesse della controparte, ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello dì consentire che si pervenga ad una decisione sul merito della pretesa azionata”.

Invalidità :ordinanze del Tribunale di Roma

Precedentemente alla sentenza del Tribunale di Napoli, si era espresso in merito contro il parere di improcedibilità dell’INPS, ordinanze del Tribunale di Roma del 24/10/2013 e 08/05/2014.

In Particolare nell’ordinanza del 08/05/2014 si precisa che:

“solo nella circolare dell’INPS n.131 del 28.12.2009, è stato previsto che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico debba indicare la sussistenza o dell’impossibilità di deambulazione oppure la necessità di assistenza continua, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l’indennità di accompagnamento”;

“quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall’Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione comunque di domanda volta ad ottenere l’accertamento di invalidità civile, tenuto conto anche che l’indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano comunque totalmente inabili al 100%”.

“pertanto, anche quando si verta in materia di indennità di accompagnamento, deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e, quindi, soddisfatta la condizione di proponibilità, indipendentemente dalla mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.

Invalidità: Tribunale di Cassino

Una recente Ordinanza del Tribunale di Cassino ha inoltre chiarito che la stessa Inps ha espressamente indicato sul modulo di trasmissione del certificato medico che “il certificato medico non sostituisce la presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere telematicamente inoltrata all’I.N.P.S.”.

Invalidità: sentenza del 2017  Tribunale di Napoli

Una recente sentenza  n. 223 del Tribunale di Napoli Nord del 2017  in cui il Giudice ritiene che deve escludersi che la dicitura “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure ” Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”,  il giudice ritiene che la carenza della spunta riguardante le voci non autonomia non può affatto costituire causa di improponibilità della domanda giudiziale.

Ultima Ordinanza del 21.11.2017 del Tribunale di Roma

Indennità di accompagnamento – domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda – irrilevanza di eventuali omissioni nell’apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Per la sussistenza della domanda amministrativa, ai fini della proponibilità del ricorso in materia di indennità di accompagnamento, è irrilevante la mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non potendo essere rimessa ad un terzo la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto il quale assume di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all’esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l’attribuzione del diritto. (Massima non ufficiale).

Fonte: studioaquilani.it

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