In materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la data del 15 novembre 2020 fa da spartiacque tra la vecchia e nuova disciplina. Per gli investimenti programmati entro tale data, si applicano le vecchie disposizioni normative, per quelli programmati data successiva valgono le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 2021. Legge che ha apportato diverse modifiche alla disciplina del credito d’imposta, disponendo la loro decorrenza, con effetto retroattivo, a partire dal 16 novembre scorso. Senza però individuare una variabile oggettiva secondo la quale avere certezza di applicare l’una o l’altra disciplina.
Il Mi.Se. nel corso di un incontro con “Federmacchine” e “Anima” ha chiarito che per investimenti programmati entro il 15 novembre si intende quelli per i quali alla stessa data l’ordine è stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20%.
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Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di bilancio 2020 ha sostituito iper e super ammortamento con un credito d’imposta che agevola sempre gli investimenti in beni strumentali effettuati su tutto il territorio nazionale.
Nello specifico, il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021,a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione opera in percentuale sull’investimento effettuato. La percentuale applicata sull’investimento dipende dal tipo di investimento effettuato.
In particolare:
- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Per gli investimenti ordinaria ossia diversi da quelli 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 6% del costo e
- nel limite massimo di 2 milioni di euro. I professionisti.
I professionisti sono ammessi all’agevolazione.
Investimenti esclusi dal credito d’imposta
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti relativi a:
- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente;
- per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.
Le novità della Legge di bilancio 2021
La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 apporta diverse novità al credito d’imposta. Le stessa si applicano a partire dal 16 novembre 2020. Dunque, con effetto retroattivo, rispetto all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.
Le principali modiche rispetto alla precedente Legge di bilancio riguardano le percentuali agevolative, rispetto all’investimento effettuato.
La differenziazione degli investimenti segue le vecchie indicazioni.
Sono agevolati gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022. Fino al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il bonus spetta a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dall’agevolazione:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
Investimenti ordinari
Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:
- nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e
- fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali.
La percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
Attenzione, per gli stessi beni, il credito d’imposta opera al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.
Investimenti in beni materiali 4.0
Per gli investimenti in beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:
- 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.
Investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato applicando il 20% alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di un milione di euro.
Rientrano tra i beni immateriali 4.0.: software, piattaforme, applicazioni ecc.
Il bonus, indipendente dalla tipologia di investimento effettuato, può essere utilizzato solo in compensazione in F24. In 3 quote annuali di pari importo. A decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0,
- ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
L’eventuale eccedenza può essere riportata all’anno successivo sommassi alla quota relativa allo stesso anno. Tale ultimo chiarimento è stato fornito nel corso di Telefisco 2021.
Sempre sull’utilizzo in compensazione, il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tale possibilità riguarda solo i beni materiali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0.
A tal proposito si veda il nostro approfondimento “Investimenti in beni strumentali: pronti i codici tributo”
La decorrenza delle nuova disciplina del credito d’imposta beni strumentali: i chiarimenti del Mi.S.e.
Come anticipato sopra, la nuova disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2021 ha effetto retroattivo. Si applica a partire dagli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. La stessa legge i bilancio non ha però disposto delle previsioni di coordinamento con la vecchia disciplina. Infatti, non è stata individua una variabile certa sulla base della quale avere certezza di applicare l’una o l’altra normativa.
In considerazione di ciò, il Mi.Se., nel corso di un incontro con Federmacchine e Anima, ha chiarito che per gli investimenti programmati entro il 15 novembre si applica la vecchia disciplina. Per investimenti programmati entro il 15 novembre si intende quelli per i quali alla stessa data:
- l’ordine è stato accettato dal venditore,
- sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20%.
Sulla base di tali indicazioni può essere applicata la vecchia o la nuova disciplina.