Non è tenuta all’invio dei dati al sistema TS (tessera sanitaria), necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, la società non iscritta allo specifico albo professionale di tecnico ortopedico, ma iscritto solo nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura gestito dal ministero della Salute. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 115 del 23 aprile 2020. Il caso affrontato dall’Amministrazione finanziaria è quello di una società che svolge l’attività artigiana (fabbricante dispositivi medici) ed emette prevalentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, in base anche alle specifiche prescrizioni mediche e ordini da parte di soggetti quali ASL, INAIL e simili.
La ricostruzione dell’evoluzione normativa
L’Agenzia delle Entrate accoglie pienamente la tesi dell’istante e nel farlo ricostruisce il quadro normativo dell’obblio in questione ed introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. del 21 novembre 2014, n. 175. Alla disposizione appena menzionata è seguito poi il Decreto MEF 31 luglio 2015 che ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati ed ha precisato che l’obbligo riguarda le “farmacie pubbliche e private” e le “strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN”, ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate. Successivamente è intervenuta la Legge di bilancio 2016 che ha esteso l’onere anche per le prestazioni sanitarie, erogate dal 1° gennaio 2016, dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.