La fattura elettronica immediata, ossia quella che, ai sensi del comma 4 art. 21 del decreto IVA, va trasmessa allo SdI (sistema di interscambio) entro i 12 giorni successivi all’operazione, deve essere inviata tassativamente entro il predetto termine e ciò anche laddove questo ricada in un giorno festivo. E’ quanto emerge dalla Risposta n. 129/E del 14 maggio 2020. In altri termini, secondo l’Amministrazione finanziaria, per la fatturazione non si applica la regola del “primo giorno lavorativo successivo”.
Nella risposta è affrontato il caso di un soggetto che ha emesso “fatture immediate” datate 31 dicembre 2019, ottemperando al relativo obbligo di trasmissione al sistema d’interscambio il 13 gennaio 2020, visto che il 12 gennaio era domenica.
L’Agenzia delle Entrate non è d’accordo
A livello normativo, secondo quanto previsto dal richiamato art. 21 del decreto IVA, è con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, il documento fiscale deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura stessa”. Inoltre in esso si stabilisce al comma 4 che è possibile emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione”. E’ questa la c.d. fattura immediata (che si differenzia da quella differita, ossia quella emessa entro il giorno 15 del mese successivo in riferimento alle operazioni del mese precedente).
Premesso che la predetta disposizione legislativa si applica sia nel caso di fattura elettronica che cartacea (è l’ipotesi, ad esempio, dei contribuenti forfettari i quali non sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico potendo ancora farlo in maniera analogica), il mancato rispetto del termine di trasmissione allo SdI entro i 12 giorni dell’e-fattura, è sanzionabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Detto ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, laddove il 12° giorno ricada in un giorno non lavorativo, non può ritenersi applicabile la regola richiamata in premessa dal soggetto istante, poiché la citata norma “riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo)”.
La sanzione applicabile
Si ricorda che la mancata o tardiva emissione della fattura nei termini, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Tale riferimento prevede per ciascuna violazione una sanzione:
- fra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all’inversione contabile.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Quindi, ad esempio, in caso di fattura immediata emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, si applicherà la sanzione da euro 250 a euro 2.000 (di cui al punto 2 del predetto elenco), per ciascuna operazione tardivamente documentata.