Anche i collaboratori esterni possono beneficiare del diritto di precedenza all’assunzione nei casi in cui un’azienda intenda ampliare l’organico? Al momento si tratta di una possibilità prevista solo in favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ma le cose potrebbero cambiare.
Fortunatamente nel tempo la normativa ha riconosciuto maggiori tutele a chi non è assunto. Pensiamo, ad esempio, al salario minimo per i collaboratori esterni.
La bozza del decreto legislativo recepisce la direttiva europea n. 1152/2019, che introduce la «transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili».
Diritto di precedenza nelle assunzioni: come funziona
Esistono diverse ipotesi di diritto di precedenza nelle assunzioni previste per i lavoratori. Il diritto di precedenza consiste nell’obbligo del datore di lavoro di assumere alcune categorie di lavoratori che la normativa vigente intende tutelare. Si tratta di un vero e proprio diritto di prelazione. Corsia preferenziale per i lavoratori licenziati da un’azienda rispetto ai collaboratori esterni. È quanto sancito dall’articolo 15 D.Lgs. 264/1949.
Sono preferiti rispetto ad altre categorie di lavoratori coloro che sono stati licenziati per riduzione di personale: il diritto va esercitato entro 6 mesi dal licenziamento.
Godono del diritto di prelazione i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale. Corsia preferenziale anche per i lavoratori licenziati a seguito di trasferimento di azienda: il diritto va esercitato entro un anno dal trasferimento. Per caso in cui un’azienda assuma personale part time è bene che il personale a tempo pieno sia informato in modo tale da presentare la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a quello part time.
Diritto di preferenza: spetta anche per i collaboratori esterni?
Il datore di lavoro che assume nuovi lavoratori a tempo indeterminato ha l’obbligo di rispettare il diritto di precedenza. È quanto sancito dall’articolo 24 del D.
Il lavoratore che matura un’anzianità lavorativa di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente, non necessariamente continuativi può chiedere di passare da collaboratore esterno a dipendente, quantomeno precario.
Il datore di lavoro deve dare una risposta motivata al lavoratore entro un mese, ma ciò non lo obbliga a concedere la transizione a condizioni di lavoro «più prevedibili, sicure e stabili». In caso di risposta negativa, il dipendente potrà ripresentare una nuova richiesta una volta trascorsi sei mesi dalla precedente.