Ipoteca di primo grado e cancellazione ipoteca volontaria: le info

Ecco cos'è un'ipoteca di primo grado e le info sulla cancellazione dell' ipoteca volontaria.
6 anni fa
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L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che assicura al creditore la vendita forzata di beni  relativi ad immobili o mobili registrati di proprietà del debitore. Esistono vari tipi di ipoteca tra cui quella di primo grado: ecco le informazioni in merito nonché quelle relative all’ipoteca volontaria.

Ipoteca: l’ottima garanzia per richiedere un mutuo

Una delle maggiori garanzie che si potrà offrire alla Banca per avere un mutuo è sicuramente l’ipoteca. Senza il consenso all’ipoteca su un immobile che si intende acquistare o su uno diverso, infatti, molto spesso le banche non concedono il prestito.

Esistono vari tipi di ipoteca tra cui quella di primo grado che è la PRIMA ipoteca che viene posta su di un immobile. Il grado delle ipoteche viene definito in base all’ordine in cui una o più garanzie vengono collocate sullo stesso immobile. Tale ordine, poi, deve essere rispettato anche in caso di rimborso delle varie ipoteche accese. Quando un creditore si reca in Banca per richiedere un mutuo solitamente quest’ultima lo concede quando l’ipoteca da collocare sull’immobile è di primo grado e quindi non ve ne sono delle altre in essere. Questo perché la Banca vuole tutelarsi in caso di insolvenza del debitore ed avvalersi subito dell’immobile che si è ipotecato.

Cancellazione dell’ipoteca volontaria

La cancellazione dell’ipoteca volontaria può avvenire in tre modi. In maniera automatica se l’ipoteca è relativa ad un contratto di mutuo, con atto notarile ed infine con l’ordinanza di un giudice. Si ricorda che per la Legge Bersani numero 40/2007 la cancellazione è automatica in quanto sarà lo stesso Istituto di Credito a comunicare agli Uffici Competenti l’avvenuta estinzione. Tale comunicazione farà sì che la cancellazione avvenga in automatico e che non vi sia alcun costo per il debitore. Secondo la legge gli Istituti di Credito devono effettuare la comunicazione di cancellazione entro trenta giorni.

Qualora ciò non venga fatto non vi sarà alcuna sanzione per cui per il cliente sarà sempre meglio fare richiesta scritta di cancellazione. Quella con atto notarile, invece, è immediata e definitiva ed è posta in essere dal notaio mediante un atto unilaterale sottoscritto da lui e dal creditore ed inviato all’Agenzia delle Entrate. Le spese in questo caso saranno a carico del debitore.

Leggete anche: Rottamazione ter, l’adesione fa cancellare l’ipoteca?.

alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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