Equitalia ha pubblicato on line una guida riguardante l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il fermo amministrativo dell’auto, per chi riceve una cartella esattoriale e non paga entro un certo lasso di tempo.
Ipoteca e pignoramento prima casa: ultime novità
Sull’ipoteca Equitalia è intervenuto negli ultimi anni il legislatore con:
- DL 2 marzo 2012, n. 16 (Decreto sulle Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento): è stato innalzato da 8 mila a 20 mila euro il valore del debito che consente a Equitalia di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Inoltre, vengono rimodulati i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni in: 1/10 se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro; 1/7 se l’importo è tra i 2.500 e i 5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
- DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 53 (Decreto sulle Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia): sono state previste una serie di modifiche relative all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive da esercitare per la riscossione coattiva delle somme. In particolare Equitalia ha disposto il divieto di pignoramento della prima casa della la prima e unica casa di abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente, con eccezione delle dimore di lusso; La possibilità di pignoramento sugli altri immobili solo per debiti superiori a 120 mila euro, dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca; l’impignorabilità dei beni strumentali all’attività d’impresa; il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati per svolgere l’attività o professione; l’impignorabilità dell’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore.
APPROFONDISCI – Pignoramento immobiliare: tutte le novità Ebbene per quanto riguarda l’iscrizione di ipoteca sulla casa, nella guida Equitalia si legge che:, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se il contribuente ,non ha provveduto a pagare a rateizzare o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc).
- ipoteca
- fermo amministrativo
Entrambe le misure devono essere sempre precedute in tempo utile da appositi avvisi e comunicazioni.
Fermo amministrativo auto Equitalia
Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (le cosiddette ganasce fiscali). Prima di procedere Equitalia invia un preavviso di 30 giorni per consentire al contribuente di avere ulteriore tempo per decidere come regolarizzare la sua posizione. Nessun fermo auto invece può essere iscritto se si dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.
Ipoteca Equitalia
Per i debiti più rilevanti complessivamente superiori a 20 mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca su un bene immobile. Anche in questo caso sarà inviato un preavviso di 30 giorni durante i quali il contribuente potrà decidere come regolarizzare la sua posizione. Divieto di pignoramento e vendita all’asta della prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso. Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro. Se decorre 1 anno dalla notifica della cartella senza che siano state attivate procedure, Equitalia è tenuta a inviare un avviso di intimazione. Dalla data di notifica il contribuente ha 5 giorni di tempo per:
- pagare il debito,
- rateizzare
- chiedere la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge.
Scaduto questo termine, Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese per il recupero degli importi non versati.