L’assoggettamento IRAP ha sempre destato molti dubbi, non sono mai stati chiariti con determinazione, lasciando spazio a varie interpretazioni. Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Costituiscono presupposto dell’imposta le attività esercitate dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.
IRAP: come individuare l’effettivo presupposto
A determinare chi i soggetti che devono essere effettivamente assoggettati all’imposta regionale sulle attività produttive, ci sta pensando di volta in volta la Corte di Cassazione, con varie sentenze emesse.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016, ha chiarito che non è assoggettabile all’IRAP:
- il reddito prodotto dal medico che aderisce alla medicina di gruppo, in quanto è da escludere che la medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 446 del 1997 e le spese per il personale di segreteria o infermieristico “comune” rientrano nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività.
Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016, chiarisce che costituisce presupposto dell’IRAP all’esercizio in forma associata di un’attività professionale.
Questi sono solo due sentenze, ma negli ultimi anni la Corte di Cassazione si è espressa in merito al presupposto dell’assoggettamento dell’IRAP in varie sentenze, ad esempio:
- non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione per il professionista che si avvale soltanto di personale dedito alla segreteria (Cassazione, sentenza 9451 del 10 maggio 2016);
- mentre nel caso dell’agente di commercio che svolge l’attività in forma associata, sussiste in ogni caso il presupposto dell’autonoma organizzazione (Cassazione, sentenza 25315 del 28 Novembre 2014).
IRAP: Istanza di rimborso scadenza
Se si è pagata l’IRAP negli anni precedenti è possibile chiedere il rimborso presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Fac simile dell’istanza per il rimborso dell’IRAP
All’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ……
ISTANZA RIMBORSO IRAP
Il/la sottoscritta…….nato/a………il………………….residente in………….via………………C.F…………………………….
PREMESSO
di aver proceduto al versamento dell’IRAP nelle seguenti date e per i seguenti importi:
- a titolo di primo acconto IRAP per l’anno _________, della somma di ________________;
- in data _____________ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno _________, della somma di ____________________;
- in data ___________ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l’anno __________, della somma di ________________, per un totale relativo al periodo d’imposta _______ pari a ______________;
- la competenza a ricevere la presente istanza è dell’Agenzia delle Entrate a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 446/97, come interpretato dalla nota dell’Agenzia stessa del 17.6.2004 prot. n. 2004/59871;
CHE
ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta;
che la Corte di Cassazione nella sentenza……………………………………… ha affermato che …………………………………………….…
che il sottoscritto nello svolgimento della sua attività’ ………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di IRAP per il periodo ________, oltre ai corrispondenti interessi di legge.
__________lì ____________ In fede
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ALLEGATI:
1) Ricevute versamenti effettuati;
2) Modello UNICO/…. – IRAP.