Quando un diritto, in questo caso al pagamento, non è più esigibile, si dice che è caduto in prescrizione. Se avete ricevuto una cartella Equitalia per una multa o un debito piuttosto vecchio, sappiate che potrebbe non essere più esigibile e che quindi potreste essere esonerati dal pagamento. Questo riguarda chiaramente tutti i tributi e i contributi quindi Irpef, canone RAI, multe etc. Il concetto è quindi giuridicamente diverso dalla decadenza, che invece corrisponde alla sanzione prevista per il mancato esercizio di un’azione ai fini di acquisire un diritto.
Prescrizione cartelle di pagamento e decadenza
Anche in termini di riscossione delle cartelle di pagamento quindi, prescrizione e decadenza vanno concettualmente distinte. Se Equitalia decade dall’azione di riscossione per quanto concerne i termini di notifica della cartella ma il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice. In altre parole la decadenza estingue l’azione e non anche il diritto. Da questo punto di vista è chiaro quanto sia importante essere ben informati sui termini di prescrizione dei crediti più diffusi nelle cartelle esattoriali per essere consapevoli dell’estinzione degli stessi mediante qualunque via. Prima di procedere alle dovute distinzioni premettiamo che il termine di prescrizione è da intendersi come decennale se i crediti in analisi sono stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.
Contributi e prescrizione: i termini
La prescrizione dei contributi INPS, secondo quanto previsto dalla Legge 335/1995, varia in base al periodo di riferimento. Il termine è di 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996 o in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto mentre si dimezza a cinque anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996. Le stesse regole valgono per i contributi INAIL e per i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
Iperf, Irap e Iva: quando si prescrivono
Posto che non esiste una norma specifica che stabilisca il termine di prescrizione delle imposte erariali, per Iperf, Irap e Iva si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni.
Imu, Tari, Tasi: quando si prescrivono
Neppure per i tributi locali esiste una norma specifica in merito alla prescrizione. Trattandosi di tributi periodici viene applicato il termine di cinque anni previsto dall’articolo 2948, n. 4, codice civile e confermato anche dalla giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 4283/2010).
Multe e bollo auto: quando si prescrivono
Le sanzioni per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. La prescrizione del bollo auto invece è fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
Canone Rai: quando si prescrive
Il canone Rai si prescrive in 10 anni decorrenti dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto