Anche se i commercialisti hanno chiesto la proroga del versamento imposte sul reddito, per adesso nulla è arrivato. Pertanto, salvo, interventi legislativi dell’ultimo minuto, il 30 giugno 2022 scade il termine per il pagamento del saldo 2021 e primo acconto 2022 di IRPEF e imposte sostitutive.
Possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. Il secondo o unico acconto 2022, invece, sarà in scadenza il 30 novembre 2022.
Resta ferma la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto. La rateizzazione è ammessa, al massimo, fino a novembre (il numero di rate le sceglie il contribuente).
Le scadenza del 2022
Interessati dalla scadenza sono coloro che presentano la Dichiarazione Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) con il Modello 730 senza sostituto d’imposta o con il Modello Redditi. Questi soggetti, infatti, devono andare alla cassa con il Modello F24.
Volendo andare nel dettaglio, per loro, le scadenze di versamento IRPEF e imposte sostitutive sono:
- 30 giugno 2022, per il versamento del saldo 2021 e primo acconto 2022
- 30 novembre 2022, per il versamento del secondo o unico acconto 2022.
Il saldo 2021 e primo acconto 2022, si possono pagare, come detto, entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio), applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 è sabato, si slitta al 1° agosto. La scadenza però finisce al 22 agosto, in quanto il 1° agosto, a sua volta, cade nel periodo di sospensione feriale.
I codici tributo IRPEF e sostitutive
Per la compilazione del Modello F24, particolare attenzione occorre prestare alla colonna codice tributo. Questi, quelli da utilizzare per l’IRPEF:
- 4001 – saldo IRPEF
- 4033 – primo acconto IRPEF
- 4034 – secondo o unico acconto IRPEF
- 3844 – saldo addizionale comunale
- 3843 – acconto addizionale comunale
- 3801 – addizionale regionale.
Questi, invece, quelli per la cedolare secca locazioni:
- 1842 – saldo cedolare secca locazioni
- 1840 – primo acconto cedolare secca locazioni
- 1841 – secondo o unico acconto cedolare secca locazioni.
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva regime forfettario e di vantaggio:
- 1792 – saldo regime forfettario
- 1790 – primo acconto regime forfettario
- 1791 – secondo o unico acconto forfettario
- 1795 – saldo regime vantaggio
- 1793 – primo acconto regime vantaggio
- 1794 – secondo o unico acconto regime vantaggio.
Per la maggiorazione dello 0,40% (pagamento al 22 agosto) non è previsto uno specifico codice tributo.