Anche se i commercialisti hanno chiesto la proroga del versamento imposte sul reddito, per adesso nulla è arrivato. Pertanto, salvo, interventi legislativi dell’ultimo minuto, il 30 giugno 2022 scade il termine per il pagamento del saldo 2021 e primo acconto 2022 di IRPEF e imposte sostitutive.
Possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. Il secondo o unico acconto 2022, invece, sarà in scadenza il 30 novembre 2022.
Resta ferma la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto. La rateizzazione è ammessa, al massimo, fino a novembre (il numero di rate le sceglie il contribuente). Non si può rateizzare il secondo o unico acconto.
Le scadenza del 2022
Interessati dalla scadenza sono coloro che presentano la Dichiarazione Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) con il Modello 730 senza sostituto d’imposta o con il Modello Redditi. Questi soggetti, infatti, devono andare alla cassa con il Modello F24.
Volendo andare nel dettaglio, per loro, le scadenze di versamento IRPEF e imposte sostitutive sono:
- 30 giugno 2022, per il versamento del saldo 2021 e primo acconto 2022
- 30 novembre 2022, per il versamento del secondo o unico acconto 2022.
Il saldo 2021 e primo acconto 2022, si possono pagare, come detto, entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio), applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 è sabato, si slitta al 1° agosto. La scadenza però finisce al 22 agosto, in quanto il 1° agosto, a sua volta, cade nel periodo di sospensione feriale.
I codici tributo IRPEF e sostitutive
Per la compilazione del Modello F24, particolare attenzione occorre prestare alla colonna codice tributo. Questi, quelli da utilizzare per l’IRPEF:
- 4001 – saldo IRPEF
- 4033 – primo acconto IRPEF
- 4034 – secondo o unico acconto IRPEF
- 3844 – saldo addizionale comunale
- 3843 – acconto addizionale comunale
- 3801 – addizionale regionale.
Questi, invece, quelli per la cedolare secca locazioni:
- 1842 – saldo cedolare secca locazioni
- 1840 – primo acconto cedolare secca locazioni
- 1841 – secondo o unico acconto cedolare secca locazioni.
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva regime forfettario e di vantaggio:
- 1792 – saldo regime forfettario
- 1790 – primo acconto regime forfettario
- 1791 – secondo o unico acconto forfettario
- 1795 – saldo regime vantaggio
- 1793 – primo acconto regime vantaggio
- 1794 – secondo o unico acconto regime vantaggio.
Per la maggiorazione dello 0,40% (pagamento al 22 agosto) non è previsto uno specifico codice tributo. L’importo, quindi, è da sommare all’imposta dovuta.