In data 2 Agosto 2019 sono stati rilasciati, attraverso la circolare n. 17 dell’Agenzia Delle Entrate, chiarimenti inerenti i cosiddetti “Indici sintetici di affidabilità fiscale (leggi primi controlli ISA 2019)”.
ISA: cos’è questo nuovo strumento e come misura l’affidabilità fiscale?
Gli ISA, entrati in vigore il primo gennaio 2019, in sostituzione dei cosiddetti “Studi di settore”, così come definito dall’agenzia dell’entrate: «esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
Il giudizio di affidabilità viene espresso attraverso un punteggio che va da 1 a 10. Più basso sarà il risultato, minore sarà, di conseguenza, l’affidabilità fiscale del contribuente e viceversa.
Attualmente, sono stati pubblicati 175 Modelli di indici sintetici di affidabilità 2019, relativi al periodo di imposta 2018 per le seguenti categorie: commercio, servizi, professionisti, manifatture, agricoltura.
È prevista una serie di effetti premianti o penalizzanti a seconda del grado di affidabilità fiscale espressa dagli stessi. In questo articolo ci soffermeremo solo sui vantaggi che spettano ai contribuenti virtuosi.
ISA 2019: Benefici previsti
La circolare n. 17 elenca, in modo schematico, tutti i benefici previsti per i contribuenti ritenuti più affidabili dagli ISA.
Essi sono:
a) Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
d) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.