Nel panorama della fiscalità internazionale, l’iscrizione VIES rappresenta un passaggio cruciale per le imprese che intendono operare nell’ambito degli scambi intracomunitari.
Di recente, per i soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, sono emerse nuove disposizioni in materia di garanzie da prestare per accedere a questo sistema. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025, in attuazione del decreto legislativo n. 13/2024, definisce i dettagli operativi per adempiere a tali obblighi, introducendo requisiti specifici destinati a rafforzare i controlli sull’affidabilità fiscale degli operatori esteri.
Cos’è il VIES e chi è coinvolto
Il Vat Information Exchange System (VIES) è una banca dati europea che raccoglie i soggetti titolari di partita IVA autorizzati a effettuare transazioni intracomunitarie.
L’inclusione nel VIES è obbligatoria per poter effettuare cessioni e acquisti di beni e servizi all’interno dell’UE senza applicazione dell’IVA nello Stato di origine. Mentre per i soggetti residenti in ambito UE e SEE la procedura di accesso è relativamente standardizzata, per gli operatori extraeuropei che operano in Italia attraverso rappresentanti fiscali, il percorso si è recentemente articolato in nuovi passaggi obbligatori.
Le nuove regole per l’iscrizione VIES
Con il decreto legislativo n. 13/2024, è stato introdotto l’obbligo di presentare una garanzia da parte dei soggetti extra UE e SEE che si avvalgono di rappresentanti fiscali per adempiere agli obblighi IVA in Italia. Questa garanzia, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto, è diventata un requisito indispensabile per ottenere o mantenere l’iscrizione nel sistema VIES.
La normativa ha modificato l’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), aggiungendovi il comma 7-quater, che disciplina questa nuova forma di tutela a garanzia dell’erario.
Tipologie di garanzia previste
Secondo quanto stabilito dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 e precisato nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, la garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:
- Cauzione in titoli di Stato italiani o garantiti dallo Stato;
- Polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa;
- Fideiussione bancaria.
In ogni caso, l’importo minimo richiesto è di 50.000 euro, a tutela delle potenziali esposizioni fiscali derivanti dall’attività svolta in Italia.
Modalità operative e tempistiche
La garanzia deve essere presentata a favore del direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla sede fiscale del rappresentante fiscale italiano. A seconda della situazione del soggetto estero, le modalità di presentazione della garanzia variano:
Chi possiede già una partita IVA in Italia deve fornire la garanzia prima della richiesta di inserimento nel VIES.
Chi non ha ancora ottenuto la partita IVA deve presentare la garanzia insieme alla dichiarazione di inizio attività, nella quale è inclusa anche la domanda di iscrizione al VIES.
La documentazione deve essere trasmessa direttamente oppure per il tramite del rappresentante fiscale, alla direzione provinciale competente. Una volta verificata la regolarità della garanzia, l’amministrazione comunicherà l’esito positivo al richiedente, abilitandolo alla presentazione della domanda di iscrizione nel VIES.
La validità della garanzia non può essere inferiore a 36 mesi dalla data di presentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia. Le garanzie devono contenere una serie di dati obbligatori, elencati dettagliatamente nel provvedimento dell’Agenzia, che ha anche predisposto modelli standardizzati (fac-simile) per ciascuna tipologia di garanzia: sia per le cauzioni in titoli che per le fideiussioni, assicurative o bancarie.
Obblighi per i soggetti già iscritti al Vies
Un altro punto essenziale riguarda coloro che sono già presenti nella banca dati VIES al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. Tali soggetti devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 60 giorni, presentando la garanzia nei tempi previsti. In caso contrario, viene avviato un iter di esclusione dal sistema, notificato formalmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata.
Se, anche dopo la comunicazione formale, la garanzia non viene fornita entro ulteriori 60 giorni, l’esclusione dal VIES diventa automatica. Questo comporta l’impossibilità di operare con regolarità all’interno del mercato comunitario, privando il soggetto estero della possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA.
Iscrizione al VIES con garanzia: obiettivo delle nuove misure
L’introduzione di una garanzia obbligatoria per i soggetti extra UE ed extra SEE mira a prevenire comportamenti elusivi e abusivi nell’ambito delle operazioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate, con questa misura, rafforza i meccanismi di controllo preventivo, proteggendo il sistema fiscale italiano da eventuali frodi o inadempienze che potrebbero originare da soggetti stabiliti fuori dal perimetro giurisdizionale europeo.
Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 13/2024 e dal recente provvedimento attuativo impongono una maggiore attenzione ai soggetti non europei interessati a svolgere attività commerciale in Italia tramite rappresentanza fiscale. La garanzia obbligatoria per l’iscrizione VIES rappresenta non solo un filtro selettivo, ma anche uno strumento di tutela per l’intero sistema IVA europeo. Le imprese coinvolte dovranno quindi valutare attentamente i nuovi adempimenti, integrandoli tempestivamente nelle loro strategie operative per evitare penalizzazioni o esclusioni che potrebbero compromettere l’accesso al mercato comunitario.
In questo contesto normativo sempre più attento alla trasparenza e alla responsabilità fiscale, l’iscrizione VIES si conferma un elemento centrale per chi vuole operare in maniera strutturata e conforme nell’Unione Europea.
Riassumendo
- Iscrizione VIES obbligatoria per operare nelle transazioni IVA intracomunitarie.
- Soggetti extra UE/SEE devono presentare garanzia per accedere o restare nel VIES.
- Garanzia minima di 50.000 euro, valida per almeno 36 mesi.
- Forme accettate: titoli di Stato, fideiussione bancaria o assicurativa.
- Presentazione alla Direzione Provinciale competente tramite rappresentante fiscale.
- Chi è già nel VIES ha 60 giorni per adeguarsi o sarà escluso.