Nel calcolo dell’ISEE – l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ogni dettaglio dichiarato ha un impatto diretto sulla valutazione del nucleo familiare e dei benefici a cui si può accedere. Un tema poco trattato, ma di grande rilievo, riguarda il caso di coloro che trasferiscono la propria residenza in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). Cosa accade, in termini di ISEE, all’immobile in cui si viveva prima del trasferimento? È ancora possibile indicarlo come abitazione principale?
Trasferimento in RSA e implicazioni per la dichiarazione ISEE
Quando una persona si trasferisce stabilmente in una RSA, questo cambiamento di residenza comporta delle conseguenze ben precise all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento necessario per la determinazione dell’ISEE.
In particolare, la normativa in vigore non consente più di considerare la vecchia casa – quella abitata prima del trasferimento nella struttura sanitaria – come abitazione principale all’interno del Quadro FC3 della DSU. Questo significa che il legame tra il dichiarante e l’immobile viene meno nel contesto specifico dell’ISEE, almeno per quanto riguarda l’attribuzione del beneficio connesso alla residenza principale.
Come viene trattata la nuova residenza in RSA?
Nel Quadro B della DSU, dove si deve indicare la tipologia dell’abitazione in cui si vive, la residenza presso una RSA non viene assimilata a un’abitazione principale, né tantomeno a una casa di proprietà. Piuttosto, la normativa prevede che questa situazione venga classificata sotto la voce “altro”.
La ragione è legata alla natura della struttura: la RSA non è un’abitazione privata, ma una residenza sanitaria con caratteristiche specifiche. Pertanto, non può essere considerata allo stesso modo di una casa di proprietà o in affitto.
Questo comporta che la residenza fiscale e l’effettivo luogo di vita siano riconosciuti ai fini ISEE, ma con un trattamento particolare che può incidere sulla valutazione complessiva. Si vedano a questo proposito anche le FAQ ISEE del Ministero Lavoro.
Cosa comporta per il patrimonio immobiliare?
Non poter più indicare la casa originaria come abitazione principale ha ripercussioni concrete anche sul piano patrimoniale. All’interno della DSU, l’immobile di proprietà che non è più considerato “abitazione principale” diventa un bene patrimoniale rilevante ai fini ISEE. Questo comporta che:
- l’immobile non gode più dell’esclusione o della parziale esclusione prevista per l’abitazione principale;
- il suo valore viene considerato integralmente nel computo del patrimonio immobiliare del nucleo.
Questo può determinare un aumento dell’indicatore ISEE, con possibili conseguenze sull’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali.
Il ruolo del Quadro FC3 nella DSU ai fini ISEE
Il Quadro FC3 è la sezione della DSU dedicata agli immobili detenuti dai componenti del nucleo familiare. In questa parte del documento, è necessario indicare per ciascun bene:
- il valore ai fini IMU;
- la quota di possesso;
- l’eventuale utilizzo come abitazione principale;
- l’eventuale quota residua del mutuo.
Nel momento in cui la residenza è trasferita in RSA, il contribuente non può più attribuire la qualifica di “abitazione principale” all’immobile che possedeva in precedenza.
Questa modifica nella classificazione non è solo formale: incide direttamente sul modo in cui è calcolato il patrimonio ai fini dell’ISEE.
Perché è importante conoscere questi dettagli?
Molti cittadini, soprattutto in età avanzata o con familiari ospitati in strutture sanitarie, si trovano a dover affrontare la compilazione dell’ISEE senza avere informazioni chiare su come trattare i cambiamenti di residenza. Capire che l’ex abitazione non può più essere qualificata come principale aiuta a evitare errori nella compilazione della DSU e a prevenire eventuali sanzioni o richieste di integrazione da parte degli enti che erogano le prestazioni sociali.
Inoltre, tenere conto di come il patrimonio immobiliare sia valorizzato nel caso di residenza in RSA consente una valutazione più accurata della propria situazione e delle opportunità realmente accessibili.
Riassumendo
- Chi risiede in RSA non può più indicare la vecchia casa come principale.
- La residenza in RSA deve essere segnalata come “altro” nel Quadro B della DSU.
- L’immobile precedente è conteggiato interamente nel patrimonio ai fini ISEE.
- Perde i benefici fiscali legati all’abitazione principale nella dichiarazione ISEE.
- Il cambio di residenza può influenzare anche la composizione del nucleo familiare.
- Corretto inserimento dei dati evita errori nel calcolo dell’ISEE e nelle agevolazioni.