Finalmente ci siamo.
Dal 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale possono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Infatti, ieri è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, che approva il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.
Visto che l’esclusione dei suddetti prodotto finanziari opera nei limiti di una franchigia pari a 50.000 euro, potrebbe accadere che nel nucleo familiare questi prodotti siano riconducibili a più soggetti.
Dunque potrebbe essere difficile in alcuni casi capire come suddividere il limite di 50.000 tra i componenti del nucleo familiare laddove fosse necessario.
Vediamo con alcuni esempi di capire meglio come funziona e come deve essere applicata in fase di DSU l’esclusione dei titoli di Stato.
L’ISEE senza titoli di Stato: la franchigia è di 50.000 euro
L’esclusione dall’ISEE dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, è prevista al c.183 della L.n°213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Tale norma dispone che:
Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Dunque, nel calcolo dell’ISEE, sono esclusi fino a un valore complessivo di 50.000 euro:
- i titoli di Stato ossia quelli definiti dall’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (DPR n.398/2003);
- i prodotti finanziari di raccolta del risparmio garantiti dallo Stato, come buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale.
In data 18 febbraio in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM n°13/2025 nuovo decreto ISEE che recepisce tra le varie novità anche l’esclusione dei titoli di Stato e dei buoni fruttiferi dall’ ISEE.
A tal fine è modificato il precedente DPCM 159/2013. Le novità sono entrate in vigore dal 5 marzo.
Tuttavia erano ancora inapplicabili in quanto era necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione. Ancora ferme alle vecchie previsioni.
Pronta la nuova modulistica
Da qui la pubblicazione in data 2 aprile del Decreto sul nuovo ISEE: decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025.
Decreto che approva il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.
La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.
ISEE senza titoli di Stato.
Cosa dicono le nuove istruzioni di compilazione della DSU
A livello di compilazione della DSU, i suddetti prodotti finanziari sono identificati da specifici codici.
In particolare, i rapporti finanziari interessati da tale esclusione sono i seguenti:
- “Codice 02” – Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- “Codice 03” – Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- “Codice 06” – Gestione patrimoniale;
- “Codice 07” – Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.
Nella compilazione della DSU il dichiarante indicherà per le suddette tipologie di rapporti, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili, calcolati secondo quanto indicati ai paragrafi 4.1 e 4.2 delle istruzioni DSU, al netto del valore dei “Titoli di Stato.
Come gestire la franchigia di 50.000 euro?
Per gestire al meglio la franchigia di 50.000 euro, le istruzioni di compilazione specificano che:
- in via generale le scelte alternative sui rapporti finanziari che è possibile non dichiarare o dai quali può essere sottratta una parte, fino al valore massimo di € 50.000 per nucleo familiare, sono equivalenti (vedi Esempi), in quanto influiscono allo stesso modo sul calcolo dell’ISEE (come dire si può escludere quanto un prodotto quanto l’altro, nei limiti già detti);
- l’unica eccezione riguarda il caso del genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenne o studente universitario ( Istruzioni parte 3, par. 3.1.3). In tale caso è preferibile escludere prima i “Titoli di Stato” posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di € 50.000 per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.
Nell’ipotesi di genitore non coniugato e non convivente attratto è possibile compilare il foglio componente da allegare alla DSU in cui è presente il figlio minorenne o lo studente universitario. Oppure indicare gli estremi della DSU del genitore attratto al nucleo familiare del figlio.
Le istruzioni di compilazione specificano che:
la prima opzione è preferibile qualora nella DSU che ha presentato autonomamente il genitore attratto siano stati già esclusi i “Titoli di Stato” da lui posseduti per un valore che, sommato a quello dei “Titoli di Stato” esclusi nella DSU del nucleo del figlio minorenne o dello studente universitario, superino il limite di € 50.000.
ISEE senza titoli di Stato. Due esempi su come gestire la franchigia nel nucleo familiare
Esempio gestione limiti titoli di Stato nell’ISEE (istruzioni DSU) | |
I coniugi Stefania e Luigi, costituenti un nucleo familiare, sono titolari rispettivamente di un rapporto di tipo 06 e un rapporto di tipo 02. Il rapporto di tipo 06, con un valore complessivo di € 70.000, include “Titoli di Stato” per un valore di € 30.000. Il rapporto di tipo 02, con un valore complessivo di € 60.000, include “Titoli di Stato” per un valore di € 25.000 ma è cointestato al 50% con un soggetto che non fa parte del suddetto nucleo familiare. Dal patrimonio mobiliare di Stefania e Luigi potrà essere sottratto complessivamente il valore di € 42.500 (30.000 + 25.000 / 2). | |
1° alternativa di compilazione |
Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari a € 57.500. |
2° alternativa |
Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari a € 57.500. |
Riassumendo.
- Esclusione dei Titoli di Stato dall’ISEE: dal 3 aprile 2025, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro,
- Applicazione della Franchigia di 50.000 euro: il limite di esclusione di 50.000 euro può riguardare più membri di un nucleo familiare, quindi è necessario capire come suddividere questa franchigia tra i vari componenti.
- Gestione della Franchigia nel Nucleo Familiare: le istruzioni per la compilazione della DSU stabiliscono che si può escludere qualsiasi prodotto finanziario, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, a meno che non vi sia un genitore non coniugato e non convivente, in tal caso è meglio escludere prima i titoli di Stato del nucleo familiare ordinario.
- Esempi di Compilazione della DSU: dono forniti esempi pratici su come calcolare l’importo da escludere, come nel caso di Stefania e Luigi, che detengono rapporti finanziari cointestati, con diversi modi di escludere i titoli di Stato e ridurre il valore dichiarato nel quadro FC2 della DSU.
- Qui trovi la lista dei prodotti bancari e postali esclusi dalla DSU