L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità attuative in tema di utilizzo del credito d’imposta derivante dall’incentivo c.d. “ecobonus mobilità sostenibile” istituito con il comma 1061, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Cos’è l’incentivo ecobonus mobilità sostenibile
La legge di bilancio 2019 riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1e a L7e. Il beneficio è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro.
E’ applicato direttamente dal venditore nella forma dello sconto sul prezzo di vendita.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano poi al venditore l’importo del contributo e recuperano a loro volta tale importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Modello F24.
Istruzioni operative per l’ecobonus mobilità sostenibile
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2021, si stabilisce che:
- il credito d’imposta derivante dall’ecobonus mobilità sostenibile può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL)
- per l’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e al comma 53, della legge n. 244 del 2007 (vedi Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021)
- il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
- per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in commento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze
- per l’utilizzo in compensazione è confermato il codice tributo “6904” istituito con la Risoluzione n. 82/E/2019.
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