Per l’acquisto dell’auto destinata ad un soggetto disabile, il legislatore riconosce l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 4% (invece che quella ordinaria del 22%). Il concessionario (venditore del veicolo) è chiamato a specifici obblighi ai fini dell’agevolazione. Tra questi, riportare la corretta dicitura nella fattura di vendita che giustifica l’acquisto con applicazione del beneficio.
IVA 4% auto disabile: i soggetti ammessi
L’IVA al 4% sull’acquisto auto disabile, è ammessa per i seguenti soggetti:
- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Il beneficio trova applica per gli acquisti fatti dal disabile stesso o anche per quelli fatti dal familiare (ad esempio genitore) di cui egli è fiscalmente a carico.
I requisiti del veicolo
Occorre altresì considerare che l’agevolazione fiscale si applica solo laddove l’auto oggetto dell’acquisto non superi una certa potenza. In particolare deve trattarsi di veicoli aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Inoltre, l’IVA ridotta si applica anche con riferimento alle spese per l’acquisto contestuale di optional; alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
La fattura di acquisto dell’auto disabile
Il venditore è tenuto a riportare in fattura il riferimento normativo. Quindi, questi deve indicare se trattasi di operazione compiuta ai sensi:
- della legge 97/86 e della legge 449/97
- ovvero della legge 342/2000
- della legge 388/2000.
Se trattasi di veicoli importati, gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
Ultima precisazione è che la fattura deve essere emessa anche laddove non sia esplicitamente richiesta dal cliente.
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