Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA 4% alla cessione di un’autovettura, il soggetto disabile, privo di reddito, può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto (nel caso specifico, il padre) anche se quest’ultimo è anch’esso privo di reddito.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 335/E dell’11 maggio 2021, a fronte di un’istanza di interpello in cui, si espone il caso di un padre attualmente disoccupato il quale deve acquistare un’auto per il figlio disabile (privo di reddito).
Aliquota IVA 4% disabili: i requisiti per l’acquisto dell’auto
Il nostro legislatore fiscale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA 4% (anziché quella ordinaria del 22%) a fronte dell’acquisto di auto per disabili. In dettaglio, il beneficio è ammesso per i seguenti soggetti:
- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La stessa aliquota IVA agevolata 4% trova applicazione anche per l’acquisto contestuale di optional; per le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
Il beneficio si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Trova applicazione, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). Tuttavia, è ammesso riottenere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
IVA 4%, disabili: la documentazione per fruire dell’agevolazione nel comprare auto
Per ottenere l’applicazione dell’IVA 4% disabili, occorre produrre al venditore, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui:
- la certificazione relativa alla condizione di disabilità
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Laddove l’acquisto dell’auto è fatto dal genitore occorre produrre oltre alla suddetta documentazione anche copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal genitore stesso che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l’intestatario del veicolo agevolato (in alternativa è possibile presentare autocertificazione).
In merito al secondo quesito, circa l’intestazione dell’autovettura, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’intestazione del veicolo può essere fatta in alternativa o in capo al disabile stesso, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile è a carico.
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