Il legislatore italiano prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota agevolata 4% (invece che 22%) per l’auto del disabile (legge 104). Il beneficio si applica sia laddove il veicolo venga intestato al disabile stesso sia in caso di intestazione al soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico (ad esempio, al genitore che ha il figlio disabile a carico).
L’imposta ridotta, dunque, non può trovare applicazione se l’auto è intestata a persona diversa di predetti soggetti. E non spetta nemmeno se il veicolo sia intestato a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
Ma cosa succede se il disabile muore dopo l’acquisto? L’erede o gli eredi che acquisiscono (in successione) il veicolo oggetto di IVA agevolata dovranno restituirla al fisco?
Requisiti e limiti dell’agevolazione
Per l’applicazione dell’IVA 4% auto disabili è richiesto il rispetto di alcuni requisiti di cilindrata e potenza. Il beneficio, infatti, se applica solo se il veicolo (nuovo o usato) ha:
- cilindrata fino a 2.000 cc, se a benzina;
- cilindrata a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido;
- potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’IVA ridotta trova applicazione anche:
- sull’acquisto contestuale di optional;
- sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- sulle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
Può essere applicata una sola volta in 4 anni a partire dalla data di acquisto. Quindi, se il 23 gennaio 2024 si acquista con IVA 4% auto disabili, non si potrà fare un nuovo acquisto con la stessa agevolazioni prima che siano trascorsi almeno 4 anni da tale data. La regola non si applica se il veicolo è cancellato dal PRA prima del quadriennio, per via della sua demolizione oppure perché rubato e non ritrovato.
IVA 4% auto disabili, le regole in caso di eredità
Venendo ai casi in cui scatta l’obbligo si restituire l’IVA 4% auto disabili, come si evince dalla guida sulle agevolazioni fiscali disabili dell’Agenzia Entrate, una delle ipotesi in cui scatta tale dovere è quello in cui il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto.
In tale circostanza bisognerà riversare al fisco la differenza tra le due aliquote IVA (ossia 4% e 22%). La regola appena illustrata, tuttavia, non si applica in caso di decesso del disabile, con conseguente acquisizione (prima che siano decorsi i predetti due anni) del veicolo in eredità da parte di altro soggetto (genitore, fratello, figlio, ecc.). Inoltre, l’erede può cedere il veicolo anche prima che siano passati i due anni, senza dover riversare l’imposta.
Per analogia, non dovrà essere restituita l’IVA dall’erede nemmeno nel caso in cui il veicolo sia acquisito in eredità dopo che siano trascorsi due anni dall’acquisto.
Ricordiamo anche che, il legislatore prevede l’esenzione bollo auto disabili. Al riguardo, in caso di decesso del disabile, l’esenzione NON si trasferisce agli eredi, i quali, dunque, se a loro volta non ricadono in atri casi di esonero, dovranno regolarmente pagare la tassa.
Riassumendo…
- l’IVA 4% auto disabili si applica solo se il veicolo ha una cilindrata/potenza rientrate entro determinate soglie
- trova applicazione sia laddove il veicolo è intestato al disabile stesso sia quando il veicolo è intestato a persona di cui egli è fiscalmente a carico
- può trovare applicazione solo una volta nell’arco di 4 anni, salvo che nel quadriennio il veicolo sia cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- se prima che siano passati due anni dall’acquisto, il veicolo è venduto bisogna restituire la differenza di IVA al fisco. Tale regola non si applica se il veicolo finisce in eredità
- quindi, in caso di decesso del disabile, gli eredi in nessun caso dovranno restituire la differenza di imposta.