Il nostro legislatore fiscale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) a fronte dell’acquisto di veicoli per soggetti affetti da disabilità. In dettaglio, il beneficio è ammesso per i seguenti soggetti:
- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
IVA 4% per auto disabili: documentazione da esibire anche dopo l’acquisto
Per applicare l’IVA al 4%, il venditore deve accertarsi dell’handicap dell’acquirente (vedi anche IVA al 4% per disabili: ambito oggettivo e documentazione da esibire). A tal fine, quest’ultimo (o chi per esso effettua la spesa), pertanto, è chiamato a consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, tra l’altro il certificato attestante l’esistenza della disabilità.
A tal proposito, tuttavia, nella Risposta n. 69/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può mostrare la predetta certificazione al venditore anche in un momento successivo all’acquisto stesso. Il concessionario venditore, dunque, al momento della vendita non applica l’IVA del 4% ma del 22%.
Successivamente, il contribuente può, entro un anno dall’acquisto, presentare al venditore la certificazione e di conseguenza questi emetterà una nota di variazione ai sensi dell’art. articolo 26, comma 3, decreto IVA (DPR n. 633/1972).
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