Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Con la circolare n. 26 / E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito ai beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del Dl Rilancio.
In particolare, uno dei quesiti posto dagli operatori, chiarito nella stessa circolare, riguarda il trattamento Iva per i prodotti utilizzabili sia con riferimento a casi di COVID-19 che con riferimento ad altri casi.
Ci si chiede se anche questi beni possano rientrare tra quelli agevolabili ai sensi all’articolo 124 del Dl Rilancio.
Iva agevolata sui beni anti Covid
Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – si legge al comma 2, articolo 124 del Dl Rilancio – le cessioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta.
Il regime di favore, detto in altre parole, prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021.
Prodotti utilizzabili sia con riferimento a casi di COVID-19 che con riferimento ad altri casi
Con la circolare n. 26 / E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito ai beni agevolabili.
Uno dei quesiti posti nella circolare sopra richiamata riguarda la possibilità di poter usufruire dell’iva agevolata, ai sensi dell’articolo 124 del Dl rilancio, per prodotti utilizzabili sia con riferimento a casi di COVID-19 che con riferimento ad altri casi.
Nello specifico, ci sono dei prodotti per sala operatoria utilizzabili oltre che ai fini COVID- 19 anche per altri casi in terapia intensiva. Tali beni rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 124?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, ritiene che beni espressamente indicati all’articolo 124 del decreto rilancio non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria.
Il motivo è dato dall’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale.
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