L’applicazione dell’aliquote IVA agevolata rappresenta un’importante opportunità per chi esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio, permettendo un notevole risparmio sui costi totali. Attualmente, per i lavori che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, è prevista la possibilità di usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Tuttavia, l’effettiva applicazione di tale agevolazione dipende dalla natura dei lavori eseguiti e dalla modalità di acquisto dei beni necessari.
A proposito di IVA agevolata è giunto in redazione un quesito.
“Sapete dirmi se l’installazione del contatore da parte di E-distribuzione su una nuova costruzione prevede la possibilità di usufruire dell’iva agevolata?”
Ambito di applicazione dell’IVA ridotta
L’aliquota ridotta al 10% si applica principalmente ai servizi forniti dall’impresa incaricata di eseguire i lavori.
In determinati casi, l’agevolazione si estende anche alla cessione dei beni utilizzati nell’intervento. In particolare:
- sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%;
- sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
La cessione dei beni e le condizioni per l’IVA agevolata
Quando si parla di cessione dei beni, la situazione, dunque, è leggermente più complessa. L’aliquota del 10% (prevista dal decreto IVA) può essere applicata solo se i beni sono forniti direttamente dall’impresa nell’ambito del contratto d’appalto. In altre parole, se l’impresa incaricata dei lavori fornisce sia il servizio sia i materiali necessari, entrambi rientrano nell’agevolazione. Se, invece, l’impresa fornisce il servizio e i beni per realizzare quel servizio sono resti da un’impresa diversa o dallo stesso proprietario, l’IVA su quei beni deve essere ordinaria (22%).
Sui servizi, invece, resta al 10%.
Ad esempio: se l’impresa fornisce mattoni, piastrelle o altri materiali come parte integrante del contratto di lavoro, su questi beni si applicherà l’IVA ridotta. Al contrario, se il proprietario dell’immobile acquista autonomamente i materiali, l’IVA applicata sull’acquisto di detti beni sarà quella ordinaria del 22%.
Questo principio evidenzia l’importanza di una gestione integrata degli interventi, dove l’impresa si occupa non solo dell’esecuzione dei lavori, ma anche della fornitura dei materiali. Inoltre queste regole valgono a prescindere anche dal fatto che trattasi di lavori e forniture fatte su abitazione principale o seconde case.
Il caso del contatore e l’IVA agevolata
Venendo al quesito del lettore, si sta parlando dell’installazione di un contatore per l’energia elettrica su un’abitazione di nuova costruzione. Dunque, un’abitazione non soggetta nemmeno a lavori di ristrutturazione. A nostro parere occorre distinguere a seconda dei casi.
Quindi:
- se l’impresa si limita a installare il contatore non può esservi applicazione dell’IVA ridotta;
- laddove, invece, per l’installazione del contatore sono richiesti anche interventi di ristrutturazione (opere murarie, scavi, ecc.) e questi lavori sono fatti dalla stessa impresa che fornisce e installa il contatore, allora l’IVA ridotta al 10% potrebbe trovare applicazione;
- infine, se le opere murarie sono fatte da impresa diversa da quella che fornisce e installa il contatore, l’IVA al 10% non può trovare applicazione.