L’IVA è più amara per le zucche di Halloween, fare festa costa caro

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente (ortofrutticolo) e chiarisce l’IVA esatta da applicare sulle zucche di Halloween
2 anni fa
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IVA zucche halloween

Ormai il caro prezzi non si ferma. Arriva anche l’amara sorpresa per la festa di Halloween. Un festa tutta Americana ma che da anni ormai è sempre più importata anche nel nostro Paese e nelle altre parti d’Europa. Comprare le zucche “ornamentali” costa di più. Il maggior prezzo è quello legato all’IVA. L’imposta sul valore aggiunto per le zucche di Halloween da applicare non è quella del 4% ma ordinaria del 22%.

Questo significa che se si compra una zucca da cucinare che costa 1 euro al kg più IVA (4%) il costo complessivo che si pagherà (incluso IVA) sarà di 1,04 al kg.

Laddove, invece, la zucca la si acquista per metterla fuori dalla finestra come ornamento per la notte di Halloween, il costo sarà di 1 euro al kg più IVA al 22%. Quindi, 1,22 euro al Kg.

La cosa è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate in apposita risposta all’istanza di interpello presentata da un negoziante ortofrutticolo. In pratica il negoziate ha fatto presente all’Amministrazione finanziaria di avere tra i prodotti in vendita anche le c.d. “zucche di Halloween”.

Si tratta di zucche ornamentali, in molti casi non commestibili per via della loro consistenza dura e dal sapore amaro (e anche tossiche).

Il contribuente ha, quindi, domandato all’Agenzia delle Entrate l’esatta aliquota IVA applicabile sulla vendita di questo bene.

Zucche di Halloween, l’IVA è al 22%

Il negoziante stesso ha prospettato la sua soluzione all’Amministrazione finanziaria. In particolare secondo lui:

  • per le zucche destinate all’alimentazione (quindi, commerstibili) può trovare applicazione l’IVA al 4% prevista per ortaggi e piante mangerecce (come risulta dal punto n. 5 Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633 del 1973 – Decreto IVA)
  • per le zucche destinate all’ornamento (e quindi, anche per la zucca di Halloween) l’IVA applicabile può essere quella del 10% prevista per le parti di piante destinate ad ornamento (come risulta dal punto n. 20 Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633 del 1973 – Decreto IVA).

Non è invece dello stesso parere l’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, in pratica, nella Risposta n. 523 del 2022 richiamando alcune circolari emanate in passato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, e citando alcuni tratti di giurisprudenza, ritiene che

per le zucche ornamentali, non commestibili o addirittura tossiche, per le quali peraltro Agenzia Dogane e Monopoli non si è pronunciata, l’IVA applicabile è quella ordinaria del 22%.

L’IVA al 4%, invece, può essere applicata solo ed esclusivamente alle zucche commestibili benché utilizzabili anche per scopi ornamentali.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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