Iva su collirio al 10%. Possibile richiedere i rimborsi (risposta n°88 Agenzia delle entrate)?

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il collirio, essendo un dispositivo medico, è soggetto all'aliquota Iva ridotta del 10%.
1 settimana fa
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aliquota iva
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Con la risposta n° 88 del 4 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha risolto la diatriba sulla corretta aliquota Iva da applicare al collirio.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il collirio è un medicamento. Di conseguenza, le sue cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%.

Tuttavia, è importante capire in quali casi il negoziante deve applicare l’aliquota Iva ridotta al 10%. Inoltre è lecito chiedersi se chi finora ha pagato l’Iva al 22% ha diritto a qualche rimborso o meno.

La risposta n°88/2025. Quale aliquota Iva per il collirio?

Una società che produce e confeziona piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici, tra i quali il collirio, dispositivo medico, ha chiesto quale sia la corretta aliquota Iva da applicare proprio al collirio.

Finora  ha applicato l’aliquota Iva del 22% . Tuttavia  ritenendo applicabile alle vendite di tale prodotto l’Iva ridotta al 10% ha chiesto, ottenuto e allegato il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

In particolare, la società ritiene che nel caso specifico sia applicabile il n. 114), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ( ”Decreto IVA”) e, pertanto, possa trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta al 10%.

Secondo tale disposizione usufruiscono dell’aliquota ridotta “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

Iva al 10% per il collirio da medicamento

Tuttavia la L.n°145/2018, Legge di bilancio 2019, rispetto alla suddetta disposizione ha introdotto una norma di interpretazione autentica.

Norma in base alla quale rientrano tra i prodotti con aliquota al 10% individuati dal n. 114 della Tabella A “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.

In sintesi, come precisato in numerosi documenti di prassi, l’agevolazione non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

In tal senso le molte risposte a interpelli già pubblicate: cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022, n. 257 del 17 marzo 2023).

Nel 2024 ci sono state conferme e ritocchi alle aliquote Iva.

Nel parere di accertamento tecnico, ADM afferma che:

sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito della voce 3004 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 3004 90 00: ”Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto;­ altri”.

».

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, con la risposta 88/2025 sull’Iva applicabile al collirio sulla base della classificazione attribuita dalle Dogane, che fa rientrare il dispositivo medico nella voce 3004 della Nomenclatura, ritiene, in accordo con la società, che le cessioni del collirio commercializzato dalla contribuente sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

I consumatori finali dunque pagheranno il collirio in questione con l’Iva al 10% senza diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato sui precedenti acquisti.

Riassumendo.

  • Classificazione del Collirio: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il collirio, essendo un dispositivo medico a base di sostanze terapeutiche, è da considerarsi un medicamento.
  • Aliquota Iva: in quanto medicamento, il collirio è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10%, come stabilito dall’articolo 114 della Tabella A, Parte III, del Decreto IVA.
  • Norma di Interpretazione Autentica: la Legge di Bilancio 2019 (L. n° 145/2018) ha precisato che l’aliquota Iva ridotta del 10% si applica ai dispositivi medici classificabili sotto la voce 3004 della Nomenclatura Combinata.
  • Classificazione Doganale: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, secondo la classificazione doganale, il collirio rientra nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata, che comprende i “medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
  • Conclusione: l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni fornite dalla società e della classificazione doganale, ha confermato che il collirio venduto dalla società è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10%.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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