IVA Disabili al 4%: via alla detrazione sul veicolo, ma solo in un caso

L’Agenzia delle Entrate prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o dei familiari che li abbiano fiscalmente a carico auto nuove e usate
3 anni fa
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Un disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta intende acquistare un veicolo, usufruendo dell’aliquota IVA al 4%, vorrebbe utilizzare lo stesso per lo svolgimento della propria attività lavorativa professionale.

Il Fisco, con la risposta a interpello n. 454 del 1 luglio 2021, chiarisce che il soggetto istante possa acquistare il veicolo con l’aliquota agevolata al 4% e potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria Partita IVA in quanto l’auto sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

IVA Disabili al 4%: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o dei familiari che li abbiano fiscalmente a carico auto nuove e usate, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con propulsore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Come chiarisce la Circolare n. 13/2019 il soggetto disabile, per beneficiare delle agevolazioni fiscali deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap (cfr. articolo 4 della Legge n. 104 del 1992).

Nel caso di acquisto di beni strumentali alla attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter detrarre l’IVA o dedurre i costi relativi all’auto in quanto sussiste un nesso di “strumentalità” tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Si ricorda che per poter fruire dell’agevolazione fiscale, occorre esibire la documentazione attestante la disabilità e l’acquisto del veicolo deve essere fatto in funzione della disabilità.

L’articolo 19-bis 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di beni strumentali non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione prevede che l’IVA relativa all’acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40%.

IVA Disabili 4%: quali sono i documenti necessari?

Per beneficiare dell’applicazione dell’IVA agevolata, il soggetto richiedente deve presentare all’autoconcessionaria la seguente documentazione:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto dell’auto non ha acquistato un analogo bene strumentale agevolato,
  • la certificazione relativa alla condizione di disabilità.

 

 

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