Alcune violazioni commesse in ambito tributario possono comportare sanzioni non solo di carattere amministrativo ma anche conseguenze piuttosto pesanti dal punto di vista penale; dunque parliamo di quei reati penali legati alla violazione di norme tributarie.
Può essere il caso degli omessi versamenti Iva, rispetto ai quali il contribuente, entro il termine di versamento dell’acconto, può evitare conseguenze penali provvedendo a versare quanto dovuto allo Stato. L’acconto Iva scade il 27 dicembre, dunque entro oggi, il contribuente può evitare conseguenze penali piuttosto pesanti.
Omessi versamenti Iva. Quando si rischia il penale?
L’Art-10-ter del D.Lgs 74/2000, regola a livello penale le conseguenze dell’omesso versamento dell’Iva ossia dell’Iva non pagata.
In particolare:
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
Dunque, il reato deve essere verificato rispetto alla data di versamento dell’acconto Iva.
Detto ciò, considerata la soglia di 250.000 euro, il contribuente potrebbe quantomeno decidere di versare degli importi parziali tali da permettergli di non superare la soglia di 250.000 euro.
Ciò deve avvenire entro oggi 27 dicembre, termine di scadenza dell’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno 2022.
A ogni modo, alcuni reati commessi in ambito tributario, compreso quello di omesso versamento dell’Iva, non sono punibili se:
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso (vedi art.13 del D.Lgs 74/2000).
La scadenza dell’acconto Iva
Considerato lo stretto collegamento tra acconto Iva e omesso versamento in ambito penale, pare utile ricordare alcuni passaggi per il pagamento dell’acconto Iva in scadenza oggi.
A tal fine, come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, non sono tenuti al pagamento dell’acconto, ad esempio:
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.
Per chi invece è tenuto a pagare, il versamento deve essere effettuato in F24 con il codice tributo: “6013”, se trattasi di contribuente mensile; “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale. L’acconto versato dovrà essere indicato nel rigo VP13 delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche interessate. L’importo sarà da sottrarre a quello indicato al rigo VP14 (“IVA da versare o a credito”).