I risparmiatori italiani che detengono strumenti finanziari presso banche estere devono dichiararlo all’Agenzia delle Entrate (IVAFE). Per costoro le imposte sono le stesse che il fisco applica sui prodotti finanziari detenuti presso banche italiane, con la differenza che all’estero la banca non agisce da sostituto d’imposta come in Italia, ma spetta al contribuente effettuare i dovuti calcoli di imposta e i relativi versamenti da effettuare a mezzo F24.
La dichiarazione delle attività finanziarie e il Quadro RW
Pertanto le persone fisiche dovranno dichiarare a mezzo quadro RW del modello Unico della dichiarazione dei redditi tutte le attività finanziarie detenute all’estero e gli interessi che sono stati prodotti nell’anno fiscale di competenza sui quali dovrà essere calcolata e applicata l’imposta sostitutiva del 26% (o 12,5% se trattasi di titoli di stato).
Che cos’è l’IVAFE e quanto si paga
L’IVAFE è, quindi, per definizione l’imposta che le persone fisiche residenti in Italia devono pagare allo Stato. Entrata in vigore nel 2012 con il governo Monti, riguarda anche conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari di ogni genere (quote di fondi d’investimento, polizze vita, ecc.). L’IVAFE va pagata entro il 30 novembre di ogni anno, ma può essere rateizzata in due tranches: una al 30 giugno e l’altra al 30 novembre per l’anno d’imposta di competenza. Il codice da utilizzare sul modello F24 per pagare l’IVAFE è il “4043”.
Le sanzioni
Un aspetto molto importante relativo alla compilazione del quadro RW è legato al regime sanzionatorio nel momento in cui il quadro non sia compilato ovvero sia compilato con valori più bassi di quelli corretti.
Casi di esenzione
Quindi, se non viene compilato il quadro RW, l’Agenzia delle Entrate applicherà al contribuente una sanzione per violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Multa che viene raddoppiata qualora le attività finanziaria siano detenute in paesi black list (paradisi fiscali) che non applicano ancora l’attività di monitoraggio automatico ma che comunque comunicano i dati al fisco italiano in via non automatica. Unica eccezione alla compilazione del Quadro RW è data per i depositi e conti correnti costituiti il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 L. n. 186/2014) . Sono esonerati dalla dichiarazione nel Quadro RW anche i contribuenti italiani che lavorano all’estero in via continuativa (frontalieri) e che non detengano attività finanziarie. L’esonero decade con la fine del rapporto di lavoro.