Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 hanno portato anche ad una revisione sull’imposizione fiscale delle abitazioni principali detenute all’estero. Le modifiche dispongono una esenzione dal prelievo fiscale IVIE per tutte le prime case dei contribuenti, comprese quelle che sono situate all’estero.
IVIE: cosa è?
L’imposta sugli immobili all’estero è stata introdotta dall’articolo 19 del decreto legge 201 del 2011 per colpire gli immobili situati all’estero di cittadini italiani residenti in Italia. L’imposta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile solo quanfo l’importo dovuto superi i 200 euro ed è calcolata sulla base imponibile costituita dal costo dell’immobile risultante dal contratto di acquisto o, in mancanza del dato, in base al valore di mercato dell’immobile.
IVIE: quanto si paga?
La normativa vigente aveva portato ad una riduzione dell’IVIE per tutti gli immobili situati all’estero ed adibiti ad abitazione principale del contribuente con un’aliquota che è passata dallo 0,76 allo 0,4% del valore dell’immobile, prevedendo anche una detrazione di 200 euro. Cosa cambia dal 2016? La Legge di Stabilità 2016 dispone che anche per gli immobili detenuti all’estero si può allineare la disciplina a quella dell’IMU precedendo un’esenzione da IVIE per gli immobili, non di lusso, assimilabili all’abitazione principale. Quindi laddove l’immobile è adibito ad abitazione principale, anche se situato all’estero, non sarà più dovuta l’IVIE. Per gli immobili all’estero definiti di lusso resterà ferma la disposizione valevole fino al 2015 che prevede una tassazione pari allo 0,4% del valore dell’immobile con una detrazione di 200 euro. L’esenzione da IVIE per gli immobili adibiti ad abitazione principale può essere estesa anche alle abitazioni coniugali assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.