La Certificazione unica saluta i forfettari. Solo dal 2025 (Riforma fiscale)

Con la riforma fiscale i sostituti d’imposta non saranno più tenuti al rilascio della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti forfettari
11 mesi fa
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Certificazione unica
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La Riforma fiscale porta con se un’importante novità per i contribuenti in regime forfettario. Infatti, il D.Lgs 1/2024 sulla Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di rilascio della certificazione unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

Dunque coloro i quali corrisponderanno compensi a professionisti in regime forfettario non dovranno più predisporre la certificazione unica. Attenzione però, ciò vale solo rispetto ai compensi erogati dal 2024 in avanti.

Nei fatti, per quest’anno, CU 2024, compensi 2023, l’adempimento dovrà essere ancora rispettato.

C’è anche un altro problema, la relazione illustrativa del decreto giustifica l’eliminazione dell’adempimento con il fatto che dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari hanno l’obbligo di fattura elettronica. Fin qui tutto corretto, l’Agenzia delle entrate sarà a conoscenza delle operazioni poste in essere dai forfettari.

Tuttavia non si tiene conto di una variabile molto importante. Scopriamola insieme.

La certificazione Unica

Grazie alla certificazione unica, i sostituti d’imposta  attestano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel corso del periodo d’imposta. La certificazione unica riguarda anche i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La certificazione unica:

  • deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo;
  • sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.

Tanto per fare un esempio, ipotizziamo che due avvocati hanno collaborato tra loro per una causa e che uno dei due ha corrisposto nel 2023 un compenso all’altro che è in regime forfettario.

Tale compenso dovrà essere attestato tramite certificazione unica. Anche se sugli stessi compensi colui che li ha corrisposti non ha dovuto effettuare alcuna ritenuta.

Nella certificazione unica 2024, nel punto 6 andrà  indicato:

  • il codice 24, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
  • il codice 22 , nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, ad esempio, si pensi alle spese anticipate in nome e per conto.

Per indicare i compensi corrisposti ai contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex art. 27 D.L. 98/2011), si utilizza il codice 21. Codice 22 per le anticipazioni al cliente.

Dovranno essere compilati anche i punti 4 e 7 della CU.

La Certificazione unica saluta i forfettari. Solo dal 2025 (Riforma fiscale)

Grazie alla riforma fiscale, i sostituti d’imposta saranno esonerati dall’obbligo di rilascio della certificazione unica (ex art.4 del DPR 322/1998) per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

Dunque, se il compenso di cui all’esempio sopra riportato, fosse corrisposto nel 2024, non sarà oggetto di certificazione unica 2025.

Nei fatti, l’adempimento rimane in essere per i compensi corrisposti nel 2023, certificazione unica 2024.

Nel complesso, in un’ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure fiscali, grazie alla riforma fiscale a decorrere dall’anno d’imposta 2024:

  • i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio;
  • sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del citato articolo 4 (di seguito spiegati).

Adempimenti quali:

  • rilascio della certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché degli altri dati gli altri dati stabiliti con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica (la certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali), comma 6-ter);
  • consegna della certificazione ai soggetti interessati (comma 6-quater);
  • trasmissione in via telematica della stessa all’Agenzia delle entrate (comma 6quinquies).

Addio alla certificazione unica grazie alla fatturazione elettronica. C’è un errore di fondo

Come si legge nel dossier relativo al D.

Lgs 1/2024 sulla Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari che ha eliminato la CU per i forfettari,

l’obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio. Dal punto di vista quantitativo, per fornire una misura della platea di riferimento, i soggetti che beneficiano di uno dei regimi fiscali agevolati sono circa 1,8 milioni. I sostituti d’imposta che corrispondono compensi a tali soggetti, dunque, beneficeranno della semplificazione.

Dunque la fatturazione elettronica permette di superare la certificazione unica.

E’ davvero così? 

La riposta è no. Infatti, ciò che non viene considerato dal legislatore è che ad una fattura emessa non per forza corrisponde un incasso. Ciò rappresenta una variabile imprescindibile se parliamo di regime forfettario, posto che il forfetario anche se emette la fattura ma non incassa il compenso non è tenuto a dichiararlo ai fini reddituali. Rileva solo l’incassato.

Cosicché, l’Agenzia delle entrate si troverà in possesso di informazioni non veritiere, almeno dal punto di vista reddituale. Ciò impatterà anche sulla dichiarazione precompilata che è estesa anche alle partite iva. C’è il rischio che nella precompilata ci sia il fatturato e non l’incassato. Con la conseguente necessità che il contribuente intervenga a riduzione degli importi indicati in dichiarazione.

Dunque, l’abrogazione della CU per i forfettari doveva essere valutata un po’ meglio.

Riassumendo…

  • Grazie alla riforma fiscale, la CU forfettari viene eliminata;
  • l’abrogazione opera con effetti dal 2025, CU 2025, compensi dal 2024 in avanti;
  • l’adempimento viene eliminato tenendo conto dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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