Imprese e contribuenti stanno trovando grosse difficoltà a trovare una banca che accetti loro la cessione del credito, difatti bloccata. La situazione più difficile è quella delle imprese che hanno accordato ai propri clienti lo sconto in fattura, trovandosi ora con un portafoglio crediti che non riescono a smaltire. E’ chiaro che se i crediti non si trasformano in denaro liquido, la mancanza di liquidità comporta un vero e proprio blocco delle attività con conseguente impossibilità ad avviare nuovi cantieri o a completare quelli già avviati.
Di conseguenza tutto il sistema delle detrazioni fiscali va in crisi, non solo quello del superbonus 110.
Con la cessione del credito bloccata, si devono studiare alternative che possano aiutare le imprese e i contribuenti a cedere il credito. Da qui, per come è scritto a oggi la norma sulla cessione del credito, la cessione potrebbe essere effettuata anche in favore di un amico o di un parente; qui la domanda sorge spontanea.
Perché dovrebbero avere interesse a rilevare il credito? Arriviamo a una conclusione, chiarendo fin da subito che la cessione può essere effettuata anche in favore di chi presenta il 730.
La cessione del credito. Le regole a oggi
Ex Art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, la cessione del credito soggiace a regole ben precise. Si parte dal presupposto che la prima cessione è sempre libera. Dunque il contribuente che ha pagato i lavori e ha maturato il credito, può decidere di cederlo a chiunque anche a un parente. E’ ammessa anche la cessione dal genitore al figlio, tanto per fare un esempio. Anche l’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e ha accordato al contribuente lo sconto in fattura, può cedere il credito maturato a chiunque sia disposto a rilevarlo.
Nel complesso, la cessione dei crediti edilizi avviene sulla base delle seguenti regole:
- la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata anche nei confronti di un estraneo, di un parente o di un amico che non ha alcuna connessione rispetto ai lavori effettuati;
- la 2° e la 3° cessione è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
Le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario una volta che hanno rilevato il credito, possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti.
I correntisti che rilevano il credito non possono procedere a ulteriori cessioni. Nei fatti, il numero di cessioni ammesse è pari a 4.
In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, è stata approvata una modifica con la quale si porta il numero di cessione tra soggetti qualificati (vedi pr. precedente) da 2 a 3. Nel complesso il numero massimo di cessioni ammesse è pari a 5. L’entrata in vigore della Legge di conversione renderà la novità pienamente operativa.
Cessione del credito bloccata. La soluzione che non ti aspetti
In premessa abbiamo visto che la cessione del credito ora è bloccata. Anche Poste ha sospeso il servizio di cessione del credito. Qualche spiraglio c’è con SiBonus.
Abbiamo già accennato al fatto che una soluzione potrebbe essere quella di cedere il credito in favore di amici e parenti. Da qui, è lecito chiedersi perché, amici e parenti dovrebbero avere interesse a rilevare il credito.
Ebbene, la prima cosa da considerare è che per creare interesse nell’acquisto è necessario che il prezzo di cessione del credito sia inferiore al suo valore nominale. Ad esempio, un credito di valore 110 venduto a 90, già potrebbe spingere qualcuno a fare una proposta di acquisto.