A seconda di quando si decide di realizzare i lavori edili dipenderà il tipo di bonus casa spettante e la modalità in cui è possibile beneficiarne. A tal proposito, ricordiamo che dopo la proroga ufficiale del superbonus 110% con il via libera definitivo del PNRR, è stato riscritto il calendario del beneficio.
Le nuove date per il bonus 110%
In base al nuovo calendario, il bonus casa 110% spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:
- unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugni 2022
- condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
- edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti
- edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.
Gli altri bonus casa: c’è proroga annuale
In merito agli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.) non c’è ancora un arco temporale così lungo.
Ad oggi ciò che sappiamo è che tali bonus spettano anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2021 e che a fronte delle spese sostenute nel 2020 e 2021, a differenza degli anni trascorsi, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- oppure la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Anche per le spese da bonus 110% sono ammesse le due predette opzioni.
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