La Figura del volontario dopo la riforma dello sport. Il punto del CNDCEC

Il CNDCEC ha analizzato anche la figura dei volontari sportivi alla luce della riforma dello sport entrata in vigore a luglio
1 anno fa
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Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport. La riforma è contenuta nel D.Lgs n°36 e 39/2021(riforma dello sport) e successivi decreti correttivi. Da ultimo il D.Lgs n°120/2023. INPS e INAIL sono intervenute con i primi chiarimenti in materia rispettivamente con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 e con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023.

Con la riforma viene introdotto un inquadramento a tutto tondo della figura del lavoratore sportivo dal punto di vista assicurativo, previdenziale e fiscale.

Proprio su tale aspetti si è soffermato di recente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, CNDCEC,  con la pubblicazione di un quaderno operativo.

Il CNDCEC ha analizzato anche la figura dei volontari sportivi alla luce della riforma in parola. Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dal CNDCEC. Partiamo dall’assunto in base al quale è considerato volontario colui che mette a  disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

La riforma dello sport. Novità anche per i volontari sportivi

L’art.29 della riforma dello sport dispone quanto segue:

  • le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari;
  • le prestazioni dei volontari non sono retribuite;
  • per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
  • le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;
  • gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari possono svolgere attività sportiva ossia operare come atleta o occuparsi anche di:  formazione, didattica e preparazione degli atleti.

La Figura del volontario dopo la riforma dello sport. Il punto del CNDCEC

Come accennato in premessa, il CNDCEC ha pubblicato un quaderno operativo sulla riforma dello sport. Soffermandosi anche sulla figura dei volontari sportivi.

Il primo punto di intervento riguarda i rimborsi spesa ai volontari. Tenendo conto di quanto detto sopra, secondo il CNDCEC,  possano essere ricomprese nel rimborso delle spese anche le indennità chilometriche calcolate sulla base delle tabelle ACI e parametrate ai costi dell’autovettura utilizzata.

Le spese oggetto di rimborso possono essere oggetto di autocertificazione purché:

  • non superino l’importo di 150 euro mensili;
  • l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non è, invece, possibile erogare rimborsi forfettari di spese. I rimborsi spesa consentiti, ovvero quelli a piè di lista e autocertificati, non concorrono a formare il reddito del percipiente.

La figura del volontario potrebbe essere riconducibile anche a quella del dipendente pubblico.

Il dipendente pubblico che opera come volontario dell’ente sportivo potrà continuare ad operare nello sport previa comunicazione all’amministrazione di competenza.

Laddove invece non opera come volontario, percependo compensi,  dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista nell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, vale a dire l’esenzione totale per compensi fino a 5.000,00 euro e l’esenzione solo fiscale per i compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.

Infine, è utile ricordare che la riforma dello sport ha cambiato anche gli obblighi contributivi dei dilettanti.

Riassumendo…

  • La Riforma dello sport è entrata in vigore il 1° luglio 2023;
  • novità sono state introdotte anche rispetto alla figura del volontario sportivo;
  • le prestazioni dei volontari non sono retribuite ma possono essere oggetto di rimborso spesa.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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