La morte di Marina Ripa di Meana, eutanasia o biotestamento? La verità

La morte di Marina Ripa di Meana è avvenuta con dignità all’età di 76 anni, molte le notizie inesatte imprecise, dichiarazioni allarmiste su eutanasia, ecco tutta la verità.
7 anni fa
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La morte di Marina Ripa di Meana è avvenuta con dignità all’età di 76 anni. Molte le notizie inesatte, imprecise, dichiarazioni allarmiste su eutanasia, si è detto di tutto.

La vita di Marina Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana era una donna che amava la vita, nata e cresciuta a Reggio Calabria, il suo vero nome è Maria Elide Punturieri, dopo gli studi lavora presso noti stilisti a Roma in piazza di Spagna, assieme all’amica Paola Ruffo di Calabria, più tardi principessa di Liegi e divenuta poi, dal 1993 al 2013, regina del Belgio.

Protagonista della vita mondana di Roma dagli anni sessanta in poi, frequenta ambienti altolocati e nel 1964 sposa l’aristocratico Alessandro Lante della Rovere, da cui ha una figlia Lucrezia. Negli anni 70 ha una tormentata storia amorosa con il pittore Franco Angeli, dopo il divorzio Lante della Rovere, sposa il marchese Carlo Ripa di Meana, i testimoni degli sposi nomi conosciuti: per la sposa erano Moravia e Goffredo Parise, per lo sposo il leader socialista Bettino Craxi.

Diventa un personaggio della TV, scrittrice, trasgressiva e provocatrice.

Il suo cuore ha smesso di battere nella casa di Roma tra l’abbraccio dei suoi cari.

La morte di Marina Ripa di Meana

La morte di Marina Ripa di Meana è avvenuta con dignità, è stata approvata la legge sul biotestamento a fine Legislatura, che permette di fruire della sedazione palliativa profonda continua. Un diritto per tutti i cittadini e un dovere per ogni struttura sanitaria e per ogni medico, senza la possibilità di invocare l’obiezione di coscienza. Vediamo in cosa consiste il Biotestamento messo in pratica da Marina Ripa di Meana, che ha diffuso tramite un video di seguito allegato in tutto il mondo. Le sue parole “la gente deve sapere”, morire con dignità è un diritto.

A fine dell’ultima legislazione sono stati approvati diversi emendamenti, tra questi quello dell’interruzione di nutrizione ed idratazione in qualsiasi momento.

L’articolo 2 della legge, detta:

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.”

L’emendamento al comma 5 dell’art. 1 conferma il diritto per ogni paziente maggiorenne e capace di agire, di interrompere in qualsiasi momento i trattamenti sanitari, compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale.

Il medico è tenuto ad illustrare tutte le possibili alternative

Un altro emendamento approvato prevede che: “il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente con i suoi familiari le conseguenze di tale decisione, a illustrargli le possibili alternative”. Inoltre si prevede che “il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica”.

Diritto di dignità e autodeterminazione

Sono state approvate anche altre due proposte presentate da PD e M5S, che inseriscono il concetto di “diritto alla dignità e all’autodeterminazione”. Oltre al diritto alla vita e alla salute, il paziente ha diritto alla dignità e all’autodeterminazione.

Biotestamento e consenso informato

Il consenso è indispensabile all’avvio del trattamento sanitario e prevede che sia redatto in forma scritta, se le condizioni non lo permettono, dovrà avvenire con videosorveglianza o altri dispositivi utili, tali da verificare il consenso reale del paziente. Per i minori il consenso dovrà essere espresso dai genitori o tutore, sempre tenendo conto della volontà del soggetto interessato. Il consenso informato può essere sempre revocato dal paziente in qualsiasi momento, anche a trattamento avviato.

Il nuovo testo dell’articolo modificato, recita: “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano.”

Il biotestamento non è eutanasia

All’evidenza dei fatti e per togliere ogni dubbio la legge sul biotestamento non deriva alcun “diritto alla eutanasia”.

Morire con dignità è un diritto: “in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

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