La pensione con Quota 100, 102 o 103 non prevede il cumulo con altri redditi da lavoro. Fatta eccezione per piccoli lavoretti che comportano incassi di natura occasionale o autonoma di valore non superiore ai 5.000 euro all’anno. Ma per gli altri tipi di reddito, come quelli dei canoni di affitto, come stanno le cose? E’ possibile incassare l’affitto di una abitazione senza incorrere in sanzioni?
Ci scrive un pensionato in proposito che due anni fa è uscito dal lavoro con Quota 100 e chiede lumi.
Redditi da lavoro cumulabili con Quota 100
Ebbene, a tal proposito bisogna dire che il legislatore ha posto un divieto insindacabile di cumulo per i titolari di pensione con Quota 100, Quota 102 e Quota 103 solo per quanto riguarda i redditi da lavoro. Questo per impedire che il lavoratore, che accetta di andare in pensione anticipata, poi non continui a lavorare per lo stesso datore o per altri. Lo scopo di Quota 100, infatti, era quello di consentire l’uscita a 62 anni di età con almeno 38 anni di contributi per liberare posti di lavoro ai giovani in cerca di occupazione.
Tuttavia sono previste delle eccezioni. Si può infatti continuare a lavorare come lavoratori autonomi, ma nel limite massimo dei 5.000 euro all’anno. La pensione anticipata con Quota 100, di qualsiasi importo sia, è quindi cumulabile con redditi da lavoro di questa natura fino a 5.000 euro lordi all’anno. Soglia che vale solo per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimeno dell’età della pensione di vecchiaia.
I redditi da affitto con Quota 100
A parte il lavoro, tutte le altre fonti di reddito sono cumulabili con la pensione ottenuta con Quota 100.
- le indennità per cariche pubbliche elettive;
- i redditi derivanti da attività socialmente utili;
- l’indennità sostitutiva del preavviso;
- i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
- i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati;
- le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;
- i rimborsi spese di viaggio, trasporto e alloggio;
- i rimborsi spese di vitto che non concorrono a formare reddito imponibile;
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Riassumendo…
- I redditi di affitto di una casa vacanze sono cumulabili con la pensione ottenuta con Quota 100.
- Solo i redditi da lavoro non sono cumulabili con la pensione, a eccezione di piccoli lavoretti che non comportino il superamento di 5.000 euro all’anno.
- Non vi è alcun obbligo di denuncia all’Inps dei redditi di affitto, salvo effettuare la dovuta dichiarazione fiscale ai fini Irpef.