Nel panorama normativo italiano, la disciplina della prescrizione dei crediti fiscali non trova una regolamentazione unitaria. L’assenza di una norma generale impone di determinare i termini prescrizionali caso per caso, facendo riferimento alle specifiche leggi tributarie laddove presenti, oppure, in loro mancanza, alle disposizioni del codice civile.
Ad esempio, per imposte come l’IVA e quelle sui redditi, la giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
Prescrizione crediti fiscali: il recente intervento della Cassazione
Con l’ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i crediti erariali sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale.
Questo pronunciamento si inserisce in un filone giurisprudenziale che ha progressivamente chiarito l’ambito applicativo della prescrizione per le diverse tipologie di tributi.
Il contesto della controversia
La questione giuridica esaminata dalla Corte ha avuto origine da un contribuente che, ricevuta un’intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 602/1973, ha impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, sostenendo l’intervenuta prescrizione delle somme richieste. L’oggetto della contestazione riguardava cartelle di pagamento per le quali si lamentava una notifica irregolare o inesistente.
I giudici di primo grado e d’appello hanno accolto l’eccezione del contribuente, ritenendo che il termine prescrizionale applicabile fosse quello quinquennale. Tale valutazione si basava sul decorso di oltre cinque anni tra la notifica dell’intimazione di pagamento e quella delle cartelle prodromiche, determinando così l’estinzione del credito per prescrizione.
A seguito di tale decisione, l’Agente della Riscossione ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione delle norme sulla prescrizione.
E sostenendo l’applicabilità del termine decennale sancito dall’articolo 2946 del codice civile.
L’interpretazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni dell’Agente della Riscossione, confermando che i crediti fiscali devono essere ricondotti alla prescrizione ordinaria decennale, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale.
Secondo la Corte, il credito erariale derivante da un accertamento definitivo non rientra tra le obbligazioni soggette alla prescrizione breve quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del codice civile. Tale norma, infatti, si riferisce a prestazioni periodiche che devono essere effettuate annualmente o con una cadenza più breve. Al contrario, l’obbligazione tributaria, pur avendo una cadenza annuale, mantiene un carattere autonomo per ciascun periodo d’imposta, risultando sempre soggetta a una valutazione indipendente dei presupposti impositivi.
Il principio affermato dalla Cassazione è stato già enunciato in precedenti decisioni (Cass. n. 9906/2018, Cass. n. 32308/2019, Cass. n. 25716/2020, Cass. n. 24322/2014, Cass. n. 16232/2020), consolidando l’orientamento secondo cui le imposte dirette e indirette, tra cui IRPEF e IVA, sono soggette alla prescrizione decennale salvo diversa previsione normativa. Un’eccezione a questa regola è rappresentata, ad esempio, dai contributi previdenziali, per i quali l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 prevede un termine prescrizionale più breve.
La ratio della decisione sulla prescrizione crediti fiscali
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul fatto che, per determinate imposte, il legislatore ha espressamente previsto la prescrizione decennale.
Un esempio è rappresentato dall’imposta di registro, per la quale l’articolo 78 del DPR n. 131/1986 stabilisce esplicitamente un termine decennale di prescrizione.
Per quanto riguarda altre imposte dirette e indirette, invece, l’assenza di una disposizione specifica impone di applicare il termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
Non è possibile ricorrere alla prescrizione breve quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del codice civile, in quanto l’obbligazione tributaria non presenta il carattere della periodicità richiesto da tale norma. Sebbene le imposte vengano calcolate su base annuale, ogni periodo d’imposta genera un’obbligazione autonoma, non collegata ai versamenti effettuati negli anni precedenti.
Tale principio è stato ribadito anche nella recente pronuncia della Cassazione n. 12740/2022, nella quale si sottolinea che la dichiarazione dei redditi e delle altre imposte periodiche (IRES, IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA) comporta la formazione di obbligazioni fiscali distinte per ciascun anno. Ciò implica che tali tributi non possano essere qualificati come prestazioni periodiche e, di conseguenza, rientrano nella prescrizione ordinaria decennale.
Prescrizione crediti erariali: conclusioni
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione si conferma ormai consolidato e rappresenta un principio di riferimento per la determinazione della prescrizione dei crediti fiscali. In assenza di specifiche previsioni normative, il termine ordinario decennale risulta applicabile alla generalità delle imposte dirette e indirette.
Questa interpretazione assume particolare rilevanza nella gestione del contenzioso tributario, poiché incide sulle modalità con cui i contribuenti possono contestare la legittimità delle richieste di pagamento avanzate dall’amministrazione finanziaria. La distinzione tra prescrizione quinquennale e decennale risulta determinante nella valutazione della validità delle pretese erariali e può influenzare l’esito dei procedimenti giudiziari in materia fiscale.
In un sistema privo di una disciplina unitaria sulla prescrizione dei crediti tributari, la giurisprudenza svolge un ruolo fondamentale nel fornire un quadro interpretativo chiaro e coerente. La conferma del termine decennale per i crediti erariali costituisce dunque un importante punto di riferimento per contribuenti e operatori del diritto, garantendo maggiore certezza nell’applicazione delle norme fiscali.
Riassumendo
- Assenza di disciplina unitaria – La prescrizione dei crediti fiscali varia caso per caso.
- Cassazione 2025 – Confermato il termine di prescrizione decennale per i crediti erariali.
- Caso giudiziario – Il contribuente contesta la prescrizione quinquennale, la Cassazione commento quella decennale.
- Motivazione giuridica – L’obbligo tributario è autonomo, quindi non soggetto a prescrizione breve.
- Imposte coinvolte – IRPEF, IVA, IRES, IRAP e altre rientrano nella prescrizione decennale.
- Importanza giurisprudenziale – L’orientamento consolidato garantisce certezza nei contenziosi fiscali.