In questo periodo di sospensione degli adempimenti tributari, diversi sono i dubbi dei contribuenti e degli operatori del settore fiscale. Tra questi una questione che è stat risolta dall’Amministrazione finanziaria è se a beneficiare dello stop (e relativa proroga) siano anche i contratti di locazione il cui termine ultimo per la registrazione cade nel mezzo del periodo di sospensione. In premessa è importante richiamare quanto stabilito dal decreto Cura Italia all’art. 62 commi 1 e 6. Con essi, al fine di agevolare i contribuenti italiani in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica dovuta al propagarsi dell’epidemia da Covid-19, si è detto che per coloro aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, scatta la sospensione degli adempimenti, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Il chiarimento del MEF e dell’Agenzia delle Entrate
L’attuale disciplina regolamentativa riguardante la registrazione dei contratti, prevede che (così si apprende anche consultando il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate) tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Si può registrare tale contratto entro il 30 giugno senza vedersi irrogare nessuna sanzione?
Al riguardo, prima del chiarimento contenuto nella Circolare n. 8/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, era possibile per analogia ritenere valida la stessa precisazione data dal MEF in riferimento alla presentazione delle dichiarazioni di successioni ereditarie. A tal proposito è stato chiesto al Ministero se il decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle predetta dichiarazione (un anno dalla morte). Nella risposta è fatto sapere che la proroga di tale termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Pertanto, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica lo stop previsto dall’articolo 62 del decreto e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Stessa cosa poteva, considerarsi valida per i contratti di locazioni, poiché anche tali contratti vanno registrati all’Agenzia delle Entrate e comportano il pagamento di tributi (vedasi ad esempio imposta di registro e di bollo). Si ricorda, infatti, che il contratto di locazione può essere registrato: a) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici; b) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI; d) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.