Una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti effettuati fino al momento dell’estinzione. Senza che sia necessario l’integrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 24428 depositata ieri.
Continua dunque il contrasto tra Agenzia delle entrate e Giurisprudenza che assegnano effetti differenti alla presentazione della domanda di rottamazione e ai pagamenti parziali.
Vediamo nello specifico qual è la posizione assunta dalla Cassazione che assegna degli effetti ancora più rilevanti alla sola presentazione della domanda di pace fiscale con pagamenti parziali.
La rottamazione delle cartelle. Effetti della presentazione dell’istanza
La rottamazione delle cartelle può essere richiesta anche se per i debiti oggetto di pace fiscale il contribuente ha un contenzioso in corso. A tal proposito, nell’istanza c’è un’apposita casella da flaggare con la quale il contribuente assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato oggetto di giudizio.
Tali contenziosi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.
Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Gli effetti della domanda di rottamazione
Si ricorda che la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle produce anche altri effetti di segno positivo per il contribuente, tra questi:
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi ex art-28-ter del DPR 602/73, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f); - ecc.
Da qui, veniamo al principio espresso dalla corte di Cassazione.
La rottamazione saluta il contenzioso (ordinanza Cassazione n° 24428)
Con l’ordinanza n° 24428 depositata ieri dalla Cassazione ritorna alla ribalta la tematica legata agli effetti della presentazione della domanda di rottamazione rispetto ai contenziosi in corso.
Per avere l’estinzione del processo è necessario effettuate tutti i pagamenti della sanatoria?
Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta è affermativa. Infatti, come riportato in riferimento ad una precedente sanatoria, vedi circolare. n°2/2017, secondo il Fisco:
Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa.
In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
Secondo l’Agenzia delle entrate solo pagando tutte le rate della pace fiscale si arriva all’estinzione del contenzioso.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
Di diverso avviso però è la Corte di Cassazione.
Infatti, con l’ordinanza 24428 depositata ieri, i giudici di legittima hanno ritenuto che per l’estinzione del processo non è necessario l’integrale pagamento delle rate.
In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti effettuati fino al momento della richiesta di estinzione. Oltre alla prova che l’ADER abbia autorizzato la rottamazione. Senza che sia necessario l’integrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.
Di contro però il contribuente, in ipotesi di decadenza dalla pace fiscale per omesso pagamento del residuo, non potrà più contestare nel merito la pretesa tributaria.
Riassumendo…
- La Corte di Cassazione si è espressa sugli effetti della presentazione della domanda di rottamazione sui contenziosi in essere;
- ai fini dell’estinzione del giudizio secondo l’Agenzia delle entrate rileva l’integrale pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione;
- secondo la Cassazione invece basta l’istanza di adesione alla pace fiscale e la prova del pagamento delle rate intanto pagate;
- non sarà necessario attendere l’interale pagamento delle rate per avere l’estinzione del giudizio.