Una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti effettuati fino al momento dell’estinzione. Senza che sia necessario l’integrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 24428 depositata ieri.
Continua dunque il contrasto tra Agenzia delle entrate e Giurisprudenza che assegnano effetti differenti alla presentazione della domanda di rottamazione e ai pagamenti parziali. Per l’Agenzia delle entrate invece, ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti è necessario l’integrale pagamento delle somme.
Vediamo nello specifico qual è la posizione assunta dalla Cassazione che assegna degli effetti ancora più rilevanti alla sola presentazione della domanda di pace fiscale con pagamenti parziali.
La rottamazione delle cartelle. Effetti della presentazione dell’istanza
La rottamazione delle cartelle può essere richiesta anche se per i debiti oggetto di pace fiscale il contribuente ha un contenzioso in corso. A tal proposito, nell’istanza c’è un’apposita casella da flaggare con la quale il contribuente assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato oggetto di giudizio.
Tali contenziosi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.
Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Gli effetti della domanda di rottamazione
Si ricorda che la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle produce anche altri effetti di segno positivo per il contribuente, tra questi:
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi ex art-28-ter del DPR 602/73, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f); - ecc.
Da qui, veniamo al principio espresso dalla corte di Cassazione.
La rottamazione saluta il contenzioso (ordinanza Cassazione n° 24428)
Con l’ordinanza n° 24428 depositata ieri dalla Cassazione ritorna alla ribalta la tematica legata agli effetti della presentazione della domanda di rottamazione rispetto ai contenziosi in corso.
Per avere l’estinzione del processo è necessario effettuate tutti i pagamenti della sanatoria?
Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta è affermativa. Infatti, come riportato in riferimento ad una precedente sanatoria, vedi