Per effetto delle disposizioni contenute all’art. 60 del decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020), la scadenza per i versamenti del 16 marzo 2020 era stata prorogata al 20 marzo 2020. I successivi art. 61 e 62 dello stesso decreto hanno poi disposto ulteriori differimenti per altre tipologie di versamento. Il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 6 aprile 2020, è intervenuto nuovamente sulla sospensione dei versamenti ed adempimenti prevedendo la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi anche per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
- IVA, ritenute e contributi sono sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza Covid-19 (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), è stabilità la sospensione del versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
La ripresa dei versamenti è prevista a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
Viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia”
La proroga al 16 aprile
Altra importante novità è che è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e ciò senza applicazione di sanzioni ed interessi. Dunque, chi non ha versato entro il 20 marzo potrà ancora farlo entro il 16 di questo mese prima di essere assoggettabile ad eventuali sanzioni. Ciò porta con se delle considerazioni da fare in merito ad alcuni chiarimenti contenuti nella Circolare n. 8/E del 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle misure contenute nel Decreto Cura Italia.
Ad oggi, tale chiarimento va letto alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto Cura Italia bis. Quindi, ad esempio, chi non ha versato la tassa vidimazione entro il 20 marzo potrà farlo entro il 16 aprile senza applicazione di sanzione alcuna. Stessa cosa dicasi, ad esempio, per l’ISI (imposta sugli intrattenimenti).