La cessione dell’abitazione prima del decorso del quinquennio, concordata con il coniuge a seguito di separazione civile (ossia quella fatta dinanzi al sindaco) e non omologata da un giudice, porta con se la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta al momento dell’acquisto. Ciò in quanto la separazione fatta dinanzi al sindaco (c.d. separazione semplificata), con assistenza legale facoltativa, non prevede pattuizioni patrimoniali. E’ il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 80/E del 2020. Il caso riguarda un signore che insieme alla moglie, ha acquistato nel 2014 un immobile abitativo beneficiando delle agevolazioni.
La separazione semplificata
La separazione civile c.d. semplificata è prevista ex lege dall’art. 12 del Decreto-legge n. 132 del 2014. Con esso il legislatore prevede che che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art.
Le ragioni dell’istante
Il signore istante ritiene che la decadenza non si può verificare in quanto, anche se da un lato l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80, facendo propri i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966 del 2019, ha escluso la perdita dei benefici nell’ ipotesi di cessione a terzi dell’immobile agevolato, “ma per la sola casistica di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice”, dall’altro lato, tuttavia, il Ministero dell’interno, nella Circolare del 28 novembre 2014, n. 19 il ha affermato che “anche l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
L’Agenzia delle Entrate non è d’accordo
Secondo l’Amministrazione finanziaria la tesi dell’istante non può essere accolta per due ordini di motivi. In primis viene evidenziato che l’art. 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, espressamente prevede che l’accordo di separazione dinanzi al sindaco “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale“. Pertanto ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale, e quindi “non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui al richiamato art. 19”, la cui ratio, si ribadisce, è quella di “favorire gli atti e le convenzioni ” che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio. In secondo luogo non è nemmeno da prendere in considerazione la Risoluzione n. 80 del 2019 dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la separazione si realizza nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del citato decreto legge