È legittimo l’accertamento fiscale tramite IA? Come cantava Giorgio Gaber con il brano La libertà: “Vorrei essere libero come un uomo, come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza”.
L’intelligenza è una delle capacità più importanti che l’uomo possa possedere. Soltanto grazie ad essa, d’altronde, possiamo percepire le varie informazioni e conservarle nella nostra mente.
In questo modo abbiamo la conoscenza necessaria a destreggiarci tra i vari compiti e problemi quotidiani.
L’accertamento fiscale tramite IA è legittimo?
In particolare negli ultimi anni si assiste ad una crescita sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale. Lo sa bene il Fisco che ha deciso di avvalersi dell’IA per rendere ancora più efficiente l’attività di accertamento fiscale. A tal proposito, come si evince dall’articolo 2 del decreto legislativo numero 13 del 12 febbraio 2024, in riferimento a tutte le disposizioni di legge inerenti l’analisi del rischio in materia tributaria, valgono varie definizioni, tra cui la seguente:
” analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto”.
I risultati dell’analisi del rischio, viene sottolineato, non servono solo a prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Si rivelano essere, anche, un importante stimolo all’adempimento spontaneo da parte del contribuente e possono essere utilizzati per effettuare dei controlli preventivi.
Atti dell’amministrazione fiscale automatizzati esclusi dal contraddittorio
L’agenzia delle entrate ha deciso di sfruttare appieno le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per scovare gli evasori.
“gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario”.
Entrando nei dettagli, gli atti automatizzati, frutto dell’incrocio algoritmico di dati fiscali contenuti nelle banche dati dell’amministrazione fiscale, sono senza contraddittorio. Rientrano in tale categoria:
- ruoli, cartelle di pagamento e ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per recuperare le somme a essa affidate;
- accertamenti parziali e atti di recupero predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- atti di intimazione autonomi ed emessi per decadenza della rateazione;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di determinati tributi e irrogazione delle relative sanzioni, quali ad esempio le tasse automobilistiche, addizionale erariale, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
- accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali.
L’assenza di contraddittorio per gli atti poc’anzi citati pone dei dubbi sulla legittimità dell’utilizzo dell’IA nella lotta contro l’evasione fiscale. Fornire una risposta universalmente valida purtroppo non è possibile. Il Fisco, d’altronde, sta muovendo i primi passi nel mondo dell’IA. Bisogna pertanto attendere e vedere come si evolverà il relativo utilizzo per capire quale sarà l’effettivo impatto nella vita dei contribuenti.